Urbanistica
Data Pubblicazione:

Testo Decreto Semplificazioni, ci siamo! Novità per appalti, titoli edilizi, urbanistica, dissesto, VIA

Nella bozza che sarà esaminata dal Consiglio dei Ministri, troviamo: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

Nella bozza che sarà esaminata in settimana dal Consiglio dei Ministri, troviamo: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

gru-cantiere-costruzioni-edilizia-700.jpg

AGGIORNAMENTO 2 LUGLIO 2020 - DISPONIBILE LA PRIMA BOZZA DEL DL SEMPLIFICAZIONI CON LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRALE


Ci siamo. Abbiamo la relazione illustrativa alla prima bozza (ancora provvisoria) del Decreto Semplificazioni, denominato al momento "Semplificazioni del Sistema Italia" e diviso in tre parti:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • misure di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale.

Vediamo una prima analisi delle misure di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici.

Contratti pubblici

Appalti sotto soglia

Viene introdotta una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici:

  • affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
  • applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Si prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del Covid-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi.

Per quanto concerne le procedure relative all’aggiudicazione di tali contratti ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del d.lgs 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all’art.124, per i settori speciali.

I successivi commi dell’articolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in questione prevedendo che le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viste le deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di gara.

Sospensione esecuzione opera pubblica

La disposizione è diretta a intervenire sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo tassativo e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l’autorità giudiziaria possano sospendere l’esecuzione delle opere. Le norme hanno carattere transitorio (31 luglio 2021) e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore alla soglia comunitaria ovvero per le opere di interesse nazionale. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall’applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione, di provvedimenti adottati per ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera.

Si prevedono quindi le modalità con cui la stazione appaltante può procedere in caso di risoluzione del contratto con l’originario aggiudicatario indicando un ventaglio di possibilità più ampio rispetto a quello previsto dal codice dei contratti pubblici.

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

La disposizione prevede l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L’esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera.

Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

La disposizione (art.8) contiene alcune norme di carattere emergenziale e transitorio (31 luglio 2021) in tema di contratti pubblici, quali:

  • l’applicabilità della riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza;
  • la previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione;
  • altre norme dirette ad accelerare la conclusione dei procedimenti in corso e alcune norme dirette a incidere sul codice dei contratti pubblici o sullo sblocca cantieri.

Semplificazioni in materia edilizia

Tra le misure più significative si segnalano:

  1. rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
  2. ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
  3. chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
  4. previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;
  5. classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
  6. prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
  7. chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  8. aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
  9. rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Semplificazioni procedimentali e responsabilità

Semplificazioni procedimentali

  • si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un dPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità;
  • si prevede l’aggiornamento dei DPCM sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione;
  • un' altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, con la sospensione degli stessi;
  • si propone di intervenire sull’art. 21-octies, specificando che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego;
  • anche all’articolo 16 viene proposta una modifica volta ad accelerare l’adozione dei provvedimenti, prevedendo che l’amministrazione proceda indipendentemente dall’espressione del parere se questo non venga reso nei termini;
  • sono introdotte infine misure di semplificazione per favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico;
  • si introducono delle semplificazioni per consentire la visione degli atti in forma digitale, nonché l’esercizio in modalità digitale degli altri diritti di accesso e partecipazione previsti dalla stessa legge 241/1990.

Agenda per la semplificazione e Modulistica standardizzata

La disposizione prevede l’adozione, anche per gli anni 2020-2023, dell’agenda per la semplificazione condivisa tra Regioni ed Enti locali, in quanto per la ripresa è essenziale un impegno di tutte le amministrazioni statali, regioni e locali (l’agenda è stata prevista per il triennio 2015-2017 dal decreto-legge 90/2014).

Si prevede, nello specifico, una ricognizione delle procedure al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19 bis e 20 della legge n. 241/1990, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni , degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili.

La disposizione prevede inoltre l’adozione di una modulistica standardizzata per cittadini e imprese, adottata d’intesa con le Regioni e gli enti locali, generalizzando una positiva esperienza già realizzata per le attività edilizie, artigianali e commerciali.

Responsabilità erariale

Si chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica.

Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Amministrazione digitale (professionisti, imprese, PA)

  • cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione: la verifica dell’identità digitale con SPID e carta di identità elettronica sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta, “con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti”. Il Governo prevede inoltre di snellire autocertificazioni, istanze e dichiarazionidirettamente da mobile tramite AppIO”, la app dei servizi pubblici la cui versione beta è stata lanciata in primavera. Previste semplificazioni anche per il rilascio della carta d’identità elettronica.
  • piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione: istituzione di una piattaforma che operi come strumento unico per la notifica digitale di tutti gli atti della pubblica amministrazione;
  • misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata: semplificazione delle modalità di identificazione e accesso digitale per la firma elettronica avanzata e l’accesso ai servizi bancari, nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo (attraverso SPID, CIE o le credenziali in uso su rapporti consolidati e tracciabili);
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: semplificazione per la notifica via PEC degli atti giudiziari alla P.A. (al domicilio digitale iscritto nell’elenco IPA ex art. 6-ter del CAD);
  • sviluppo dei sistemi informatici e dei servizi digitali della PA: obbligo per le PA di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking);
  • disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti;
  • semplificazione e rafforzamento dell’utilizzo esclusivo della PEC e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la PA.

Attività di impresa, ambiente e green economy

  • Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche e banda larga: Sono previste misure di semplificazione in materia di celere svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle infrastrutture destinate alle comunicazioni elettroniche e di banda larga;
  • Nuova Sabatini: aumentato l’importo di erogazione in unica soluzione delle agevolazioni ex legge Sabatini. Previsto un dm di semplificazione per le misure della c.d. Sabatini Sud, prevista dalla Legge di Bilancio 2020;
  • Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale):
    • previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
    • riduzione dei termini attualmente previsti dal D.lgs. 152/2006 in capo all’Amministrazione;
    • esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento: il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (attualmente il Capo Dipartimento del MATTM), deve provvedere all’adozione del provvedimento entro un termine prefissato;
    • parallelizzazione dell’intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali.
    • creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Tali procedure sarebbero affidate all’istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici;
  • Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di dighe esistenti: la norma prevede l’esclusione dall’assoggettabilità a via degli interventi urgenti di incremento della sicurezza delle dighe, se prescritti dal MIT, che non modifichino i livelli di invaso caratteristici e non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; resta ferma la facoltà del MATTM di dettare prescrizioni e raccomandazioni di tutela ambientale e la verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi potenzialmente impattanti, modificativi dei livelli di ritenuta o di trasformazione degli sbarramenti con un insieme sistematico di opere;
  • Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica: si vuole favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori;
  • Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico: rispetto alla normativa vigente si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che i commissari possono procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. La modifica è inoltra finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire "in automatico", come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che abbia colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PRIMA BOZZA (PROVVISORIA, NON IN VIGORE) DEL DL SEMPLIFICAZIONI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Urbanistica

Con questo Topic "Urbanistica" raccogliamo tutte le news e gli approfondimenti che sono collegati a questo termine, sia come disciplina, che come aggettivo.

Scopri di più