La bozza di decreto attuativo del MISE - che sarà rivista in base alle modifiche apportate in sede di conversione in legge al DL Rilancio - definisce, nello specifico, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente, del Bonus Facciate e del Superbonus 110% del DL 34/2020 (art.119 commi 1 e 2)
NB - Questa BOZZA allegata del decreto attuativo del MISE non solo non è in vigore ma, siccome si riferisce alla prima versione del DL 34/2020, sarà ovviamente aggiornata alle tante novità previste dalla conversione in legge del DL Rilancio, per la quale abbiamo già pubblicato svariati approfondimenti.
Torniamo al decreto attuativo del MISE. Si tratta di un documento fondamentale - alla stregua della circolare dell'Agenzia delle Entrate ancora non uscita - relativo ai requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per:
NB-2: la bozza, con particolare riferimento agli interventi riferibili all'involucro, parla soltanto di parti orizzontali o verticali, mentre l'art. 119 come modificato in Parlamento richiama anche le parti inclinate e il tetto.
In attesa della versione revisionata e definitiva, il provvedimento può risultare utile esclusivamente per prendere visione dei tantissimi adempimenti richiesti e per la tabella B allegata al decreto, contenente i massimali specifici di costo per gli interventi eseguibili, dalla quale sono rilevabili i valori differenziati.
Importante: ai fini dell'applicazione dell'art.119 comma 2 DL Rilancio, le date di inizio e fine lavori degli ulteriori interventi di cui all'art.14 DL 63/2013 sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e fine dei lavori di cui al comma 1 dell'art.119 stesso. Ove possibile, questi interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.
Le detrazioni fiscali si applicano con le percentuali, i valori di detrazione/spesa massima ammissibile e il numero di quote annuali su cui ripartire le detrazioni riportate nell'Allegato B del presente decreto.
NB - nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art.2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, per calcolare il limite massimo di detrazione, si considerano anche le detrazioni 'pregresse'.
Soggetti ammessi alle detrazioni
L'elenco dell'articolo 6 è davvero corposo. Tra i tanti adempimenti, segnaliamo:
In merito agli interventi che beneficiano del Superbonus 110% e per quelli che prevedano la redazione, da parte del tecnico abilitato, dell’asseverazione, il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in linea con i seguenti criteri:
Si evince, quindi, l'ipotesi di tetti variabili per gli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, la spesa ammissibile e stimata per il cappotto orizzontale varia da 100 a 250 euro al metro quadrato, mentre l'installazione di caldaie a condensazione da 180 a 200 euro a kwt.
All’asseverazione è allegata la relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi.
Beneficiano della detrazione gli oneri relativi alle prestazioni professionali collegate alla realizzazione degli interventi, gli oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE) e per l’asseverazione, che vanno calcolati sulla base del decreto 17/06/2016 del Ministero della Giustizia (DM Parametri Bis).
Riguardo agli interventi per i quali l’asseverazione è sostituibile con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’importo massimo dei bonus fiscali o della spesa massima ammissibile si calcola secondo i massimali di costo propri di ciascuna tipologia di intervento, di cui all’allegato I al decreto.
LA BOZZA DI DECRETO (NON IN VIGORE, DA AGGIORNARE) E LA TABELLA B (QUADRO DI SINTESI INTERVENTI) SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
Leggi anche
News Vedi tutte