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Superbonus 110%, ci siamo: dentro demolizioni e ricostruzioni e seconde case! Novità definitive del DL Rilancio

Approvato l'emendamento che modifica il Superbonus: aumentano i beneficiari con inclusione delle seconde case, e gli interventi agevolati, in cui saranno incluse anche le demolizioni e ricostruzioni. Scendono i tetti di spesa.

Approvato l'emendamento che modifica il Superbonus: aumentano i beneficiari con inclusione delle seconde case, e gli interventi agevolati, in cui saranno incluse anche le demolizioni e ricostruzioni. Scendono i tetti di spesa, resta l'operatività fino al 31 dicembre 2021 esclusi gli interventi sugli IACP

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Dopo tanto 'penare', ce l'abbiamo fatta. La Camera sta per votare la conversione in legge del DL Rilancio, comprensiva di tutti gli emendamenti approvati: il voto a Montecitorio avverrà entro mercoledì 8 luglio, con testo 'blindato' che poi passerà in Senato per la definitiva conversione in legge. Gli occhi di professionisti tecnici e mondo dell'edilizia, ma non solo, sono ovviamente puntati sul Superbonus 110% (art.119 e seguenti), che in Parlamento ha visto svariate modifiche. Sappiate, poi, che al massimo entro il 18 agosto verranno emanati tutti i decreti attuativi per partire ufficialmente.

Ma vediamo le novità principali, allegando il testo - a fronte - con le modifiche (A.C. 2500-A).

Le modifiche in pillole: ampliato il perimetro del Superbonus

  • l'articolo 119, modificato durante l’esame in V Commissione della Camera, introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • la detrazione è prevista inoltre per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento;
  • per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari;
  • le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Demolizione e ricostruzione, villette a schiera, seconde case: focus sulle possibilità aggiuntive

Quindi, rispetto alla versione originaria del Superbonus, abbiamo queste aggiunte:

  • interventi di demolizione e ricostruzione: la novità non avrà alcun impatto dal punto di vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali;
  • messa in sicurezza antisismica: sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico;
  • efficientamento energetico su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • nessuna differenza tra prime e seconde case;
  • unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera;
  • edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • ok al Superbonus per associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.

Isolamento termico all inclusive

Il Superbonus sull’isolamento termico sarà riconosciuto anche alle superfici opache inclinate, non solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di coibentazione potranno riguardare tutte le tipologie di tetti.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Solo nei Comuni montani, sarà incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Immobili vincolati

Negli immobili vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà incentivato con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

Fotovoltaico

Per ottenere il Superbonus sull’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, l’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al GSE. Si chiarisce che il termine “energia autoconsumata” deve ritenersi equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel DL 162/2019, che ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE. Le due espressioni indicano un autoconsumo istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili.
 
NB - nelle comunità energetiche rinnovabili, costituite come enti non commerciali o condomìni, le gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non costituisce esercizio di attività commerciale abituale.

Scendono i tetti di spesa

Se aumenta il perimetro, si restringono i tetti di spesa.

Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici. Così: dai 60 mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari;
  • 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro per quelli più grandI;
  • 20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari;
  • 15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni con più di otto unità immobiliari.

Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM) fisati con il DM 11 ottobre 2017.

Le asseverazioni dei professionisti

  • le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori;
  • i SAL (stato di avanzamento lavori) entrano anche tra i criteri per ottenere il credito di imposta;
  • per attestare la congruità delle spese si dovrà fare riferimento ai prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.

Le norme attuative

L'Agenzia delle Entrate pubblicherà le regole ufficiali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione: consideriamo che il ddl deve essere convertito entro il 18 luglio 2020. Da lì scatteranno i 30 giorni, quindi 'al massimo' si arriva al 18 agosto 2020.

La scadenza temporale

Come abbiamo visto, è stato confermato che il Superbonus 110% resterà possibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Al momento, l'unica proroga a fine 2022 è per gli edifici destinati all'edilizia sociale.

NB - ALLEGHIAMO IL TESTO DEL DDL 2500 (CONVERSIONE IN LEGGE DL RILANCIO) CHE SARA' VOTATO DALLA CAMERA ENTRO L'8 LUGLIO E POI PASSERA' IN SENATO. IL TESTO NON E' ANCORA IN VIGORE, SERVIRA' LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

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