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Piscina prefabbricata e locale adibito a WC in legno: se c'è trasformazione edilizia serve il permesso!

Tar Campania: non è attività edilizia libera la posa di manufatti in legno adibiti a wc e deposito e di due piscine fuori terra prefabbricate di circa 50 mq con annesse pedane in legno

La posa di alcuni manufatti in legno adibiti a wc e deposito e due piscine fuori terra prefabbricate di circa 50 mq con annesse pedane in legno non possono considerarsi attività di edilizia libera (art.6 TUE) in quanto la tipologia e la consistenza delle opere realizzate sull’area sono denotative di una loro stabile adibizione allo svolgimento di un’attività ricettiva, elemento che preclude la loro rinconduzione al novero delle opere temporanee o precarie e il loro assoggettamento al regime dell’attività edilizia libera.

La conclusione è contenuta nella sentenza 3054/2020 dello scorso 13 luglio del Tar Campania, che ha respinto il ricorso contro la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi iniziando la sua disamina dal presupposto che, sul piano specifico della repressione degli abusi edilizi, la valutazione della legittimità dell’intervento edilizio in contestazione, quando questo sia consistito nella realizzazione su una medesima area di una pluralità di opere, va condotta in modo unitario, dovendosi considerare se l’edificazione, pure se temporalmente frazionata, risponda ad un disegno di complessiva trasformazione e/o innovazione dell'immobile preesistente e dello stato dei luoghi.

Trasformazione dell'area e nuove costruzioni

Nella vicenda in esame si è realizzata nel tempo la complessiva trasformazione di un’area, originariamente agricola e ora di fatto adibita ad attività ricreativa e/o ricettiva. Più in particolare, la tipologia e la consistenza delle opere realizzate sull’area (piscine e manufatti in legno di superficie e volume vari e con varia destinazione), diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea sono denotative di una loro stabile adibizione allo svolgimento dell’anzidetta attività.

Su questo punto peraltro la giurisprudenza amministrativa perentoria:

  • il carattere precario di un manufatto deve essere valutato avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato; se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti deve escludersi la natura precaria dell'opera” (Consiglio di Stato sez. II, 19/03/2020, n.1951; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 150);
  • ai sensi dell'art. 3, lett. e. 5) d.p.r. 380/2001, va considerato “intervento di nuova costruzione” l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sicché, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si devono valutare come opere di “nuova costruzione” quelle opere che comunque implichino una stabile - ancorché non irreversibile - trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell'immobile, dovendosi, pertanto, da ciò logicamente inferire che se, allora, sono soggetti a titolo edilizio tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale” (T.A.R. Napoli, sez. III, 02/03/2020, n.948; , TAR Bologna, sez. I, 20 aprile 2016, n. 423; TAR Firenze, sez. III, 15 gennaio 2019, n. 93).

No edilizia libera se c'è trasformazione edilizia

Nel caso di specie, come accertato dalla difesa del Comune, vi è stata una progressiva e complessiva trasformazione del fondo con la realizzazione di una pluralità di manufatti, con in particolare i due locali depositi di circa 15 mq ciascuno, al locale bagno di circa 4 mq, al manufatto in legno ancorato a piastre in acciaio di mq. 50,00, alle due piscine autorizzate in via temporanea ma la cui presenza è stata sempre accertata nei sopralluoghi eseguiti anche a distanza di tempo.

In definitiva, i rilievi appena svolti, unitamente al dato dell’assoggettamento dell’area a protezione vincolistica (ex d.lgs. n. 42/2004, inserimento nel Parco Regionale delle Colline) e alla non riconducibilità dei manufatti descritti alla categoria delle “installazioni esterne poste a corredo delle attività economiche”, dal momento che il soggetto detentore si definisce “ente senza fine di lucro volto alla diffusione di iniziative sociali e culturali” e, perciò, non svolgente un’attività economica, sono ostative alla possibilità di sussumere il complessivo intervento realizzato in assenza di adeguato titolo edilizio abilitativo e di titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità tutoria nel novero degli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art.6 del d.lgs. n. 380/2001 e del d.p.r. n.31/2017.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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