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Costruzioni in zona sismica: differenze tra denuncia dei lavori, presentazione progetto e autorizzazione

Cassazione: l'omessa denunzia dei lavorie della presentazione del progetto in zona sismica è cosa diversa dall'inizio dei lavori in assenza di autorizzazione sismica, a prescindere dalle novità apportate sul tema dal DL Sblocca Cantieri

Cassazione: l'omessa denunzia dei lavori e della presentazione del progetto in zona sismica è cosa diversa dall'inizio dei lavori in assenza di autorizzazione sismica, a prescindere dalle novità apportate sul tema dal DL Sblocca Cantieri

Attenzione a non confondere l'art.93 del TUE dall'art.94, anche dopo l'inserimento dell'art.94-bis: c'è una bella sequenza di chiarimenti inerenti le costruzioni in zona sismica, nella recentissima sentenza 19975/2020 della Cassazione Penale che conferma, nel caso specifico, la condanna per la violazione delle norme in materia di vincolo sismico e della relativa tutela (reato ex artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 44, comma 1, lett. b), 65, 72, 93, 95, d.P.R. n. 380 del 2001).

L'oggetto del contendere: il vincolo sismico

Secondo l'imputata, con riferimento alla violazione delle norme in materia di vincolo sismico e della relativa tutela, il giudice ha fatto erronea applicazione della legge penale, in quanto l'esistenza del vincolo sismico non può essere provata in base al "fatto notorio", nemmeno se confermato da un testimone "esperto", ma deve essere dimostrata attraverso la allegazione dei decreti ministeriali che nel caso in esame non sono mai stati prodotti.

Ma gli atti e i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 83 commi 2 e 3, dpr 380 del 2001, individuano le zone sismiche sono resi noti mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione interessata; ne consegue, evidenzia la Corte suprema, che l'esistenza del vincolo non deve essere dimostrata in giudizio mediante la produzione dei relativi "decreti" nè mediante prova dichiarativa, potendo il giudice e le parti attingere direttamente alla fonte pubblica della loro conoscenza.

Nel caso di specie, il vincolo sismico gravante sul territorio di Brindisi risulta dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con delibera della giunta della regione Puglia n. 153 del 2.03.2004, Pubblicata nel B.U. Puglia 18 marzo 2004, n. 33 (zona 4: In zona 4 è lasciata alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica; art. 2 OPCM); il comune di Brindisi ricade in zona 4.

La delibera di giunta regionale n. 153 del 2004 prevedeva che, sino ad eventuale diversa determinazione, non sussistesse l'obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere da realizzare sul territorio regionale pugliese, classificato in zona sismica 4. Ma tale facoltà è stata successivamente soppressa con deliberazione della giunta regionale n. 1626 del 15 settembre 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dejla Regione Puglia - n. 151 del 29/09/2009. In definitiva: nella regione Puglia è fatto obbligo della progettazione antisismica anche in zone a basso rischio sismico.

La nuova autorizzazione sismica del DL Sblocca Cantieri

Veniamo però alla parte più interessante del tutto. Qui, sottolineano i giudici, non trova applicazione l'art. 94-bis del TUE inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), DL 32/2019 (Sblocca Cantieri), convertito dalla legge 55/2019.

Sappiamo bene cosa indica il nuovo art.94-bis: i casi nei quali, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art.94 dello stesso TUE. Il comma 4 prevede, invece, che, in deroga a quanto previsto all'art.94, comma 1, l'autorizzazione scritta non è richiesta per i lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

Insomma, la semplificazione apportata dallo Sblocca Cantieri chiede l'autorizzazione scritta:

  1. per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione agcompresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  2. per le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  3. per gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Tra denuncia di lavori e autorizzazioni sismiche

Tutto quanto 'detto' sopra è interessantissimo, ma non rileva ai fini della sentenza in commento.

Nel caso di specie, infatti, si contesta alla ricorrente l'omessa denunzia dei lavori e della presentazione del progetto ai sensi dell'art. 93, non l'inizio dei lavori in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 94, visto che, già da prima dell'inserimento dell'art. 94-bis, l'autorizzazione scritta non era richiesta per gli interventi in zone a bassa sismicità (l'art. 94-bis invece estende l'obbligo dell'autorizzazione scritta anche agli interventi rilevanti per la pubblica incolumità da eseguire in zone a bassa sismicità).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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