Il decreto del MISE - firmato e pubblicato - definisce anche i nuovi valori limite che devono assicurare gli elementi edilizi riqualificati o sostituiti in seguito ad interventi migliorativi dell'efficienza energetica
Ormai siamo operativi al 99%, per il Superbonus 110%. Manca infatti solamente la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate, in uscita imminente comunque, visto che dopo l'ufficialità del Decreto Asseverazioni è arrivato anche il testo finale, firmato e pubblicato sul sito del MISE, del cd. Decreto Prezzi (Requisiti Tecnici), che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 220 della legge 160/2019 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il Superbonus 110%, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Il Decreto Prezzi o Requisiti tecnici, redatto da MISE con il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Quanto al contenuto, il provvedimento definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di ecobonus, Bonus facciate e superbonus 110%, i massimali di costo specifici per singola tipologia d'intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.
Vengono definiti:
Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezziari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni.
La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.
Il Decreto Prezzi contiene anche un'utilissima tabella di sintesi in cui per ogni tipologia di intervento è riportato:
L'ultimo tassello, come specificato in apertura di pezzo, è la circolare attuativa/provvedimento del Fisco, dove saranno disciplinati i seguenti aspetti:
IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO REQUISITI TECNICI (DM PREZZI) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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