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Le sanzioni per false attestazioni e asseverazioni sul Superbonus 110%: responsabilità, strumenti, avvisi

In una recente interrogazione parlamentare, il MEF fornisce chiarimenti su quali soggetti ricade la responsabilità, qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale, e su quali strumenti ha il beneficiario per tutelare le sue ragioni

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Attenzione alle asseverazioni e alla documentazione che viene prodotta per il Superbonus 110% (Sismabonus ed Ecobonus maggiorati): sappiamo bene, infatti, che l'art.119 del DL Rilancio prevede un chiaro regime di responsabilità in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale.

Per chiarire bene il perimetro della questione, è stata quindi presentata un'interrogazione parlamentare (n. 5-04585 Currò), "Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico", alla quale ha risposto il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa (il documento integrale, datato 10 settembre 2020, è disponibile in allegato).

Violazioni e mancanza di requisiti: i destinatari dell'esito dei controlli

Per quel che riguardfa i profili soggettivi di responsabilità, se viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari.

Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.

I destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ma anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Strumenti a disposizione del beneficiario nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli (cioè i tecnici abilitati) si applica la sanzione ammirativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Gli avvisi di accertamento

Gi avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale.

L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

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