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Muro in cemento: ecco quando serve il permesso di costruire. Attenzione a non confonderlo con le recinzioni

Consiglio di Stato: serve il permesso di costruire per la realizzazione di un muro in cemento con la parte soprastante in paletti e rete metallica avente lunghezza di m. 6,90 circa e per la posa di un cancello avente larghezza di m. 3,45 circa, connesso al predetto muro in calcestruzzo con soprastanti pali in ferro

Le opere consistenti nella realizzazione di un muro in cemento con la parte soprastante in paletti e rete metallica avente lunghezza di m. 6,90 circa e di un cancello avente larghezza di m. 3,45 circa, connesso al predetto muro in calcestruzzo con soprastanti pali in ferro non si possono realizzare senza permesso di costruire.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 5321-2020 dello scorso 31 agosto, precisando che per dimensioni morfologiche, modalità costruttive e materiali impiegati le opere esulano dall’ambito delle recinzioni la cui realizzazione non è subordinata al rilascio del permesso di costruire: ossia dalle recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, quali quelle consistenti nella mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno.

Quindi:

  • la concessione edilizia non è necessaria per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà;

  • occorre il titolo edilizio quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5908; Id., sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8600).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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