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Sequestro penale del cantiere, sospensione dei lavori edilizi e decadenza del permesso di costruire

Tar Salerno: il sequestro penale del cantiere è causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire

Tar Salerno: il sequestro penale del cantiere è causa di automatica sospensione del termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire

La sentenza 1419/2020 dello scorso 15 ottobre del Tar Campania (Sez. Salerno) è interessante perché imperniata sul collegamento che intercorre tra il sequestro penale di un cantiere edile e l'impossibilità del titolare del permesso di costruire di presentare una richiesta di proroga dello stesso.

I paletti della sentenza sono questi:

  • dal sequestro penale del cantiere deriva una causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1895; Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 434; Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3527; Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974; Sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 agosto 2017, n. 569);
  • il sequestro penale dell’immobile a carico della società precedente proprietaria ed il conseguente spossessamento di quest’ultima dalla disponibilità giuridico-materiale del bene rappresentano circostanze assolutamente impeditive ai fini della presentazione di un’istanza di proroga ad opera della proprietaria stessa, per temporaneo difetto di legittimazione attiva;
  • a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali;
  • il diniego di proroga per “illegittimità sostanziale del permesso di costruire del ....” è viziato, trattandosi di questione che non può essere valutata nel procedimento di proroga, ma in un diverso procedimento di annullamento d’ufficio del titolo, la cui esperibilità è tuttavia preclusa nel concreto, risultando il detto permesso rilasciato da un ausiliario del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2019, n. 7172);
  • la decadenza del permesso di costruire è infatti un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del dpr 380/2001 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 33) che, nel testo attualmente vigente, così recita: “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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