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Superbonus 110% per energie rinnovabili: chiarimenti ENEA su fattore conversione biomasse per teleriscaldamento

ENEA risponde a FIPER fornendo un chiarimento in merito al valore del coefficiente di conversione da attribuire alla biomassa utilizzata per le reti di teleriscaldamento ai fini del riconoscimento del Superbonus 110%

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Il Superbonus è sempre al centro dei pensieri di tutti. Non fa eccezione FIPER, che ha inviato ad ENEA una richiesta di chiarimento in merito alla FAQ n.11.D, riguardante la possibilità da parte dell’operatore del teleriscaldamento a biomassa di applicare il fattore di conversione in base alle indicazioni previste alla Tabella 1 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, ovvero fp=0,3 sino alla data di pubblicazione ed entrata in vigore della procedura di cui all’Allegato 1 paragrafo 3.2 punto 3 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015.

Tale chiarimento si rendeva indispensabile per interpretare il punto 10.4 del decreto “Asseverazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 ottobre 2020.

Nello specifico, si tratta del valore del coefficiente di conversione da attribuire alla biomassa utilizzata per le reti di teleriscaldamento ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

La domanda

Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto xv, l’asseverazione di cui all’articolo 8, comma 1, attesta che a parità delle altre condizioni, il consumo di energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex-ante.

La ns interpretazione è ancora valida? Possiamo quindi calcolare la prestazione energetica degli edifici in base al fattore di conversione indicato dal gestore e far riferimento alla classificazione degli edifici sulla base della loro prestazione energetica non rinnovabile?

La risposta di ENEA

Dopo aver sentito il MiSE, ENEA conferma quanto da proposto da FIPER.

In particolare, rispetto a quanto indicato sul fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, rimane valida la comunicazione del 2016 già trasmessa dal MiSE.

Rispetto a quanto indicato al punto 10.4 all’Allegato A del DM requisiti Ecobonus, al fine di favorire la sostituzione di energia fossile con FER e considerato il richiamo alla classificazione energetica nel DL Rilancio, il “consumo di energia primaria” è da intendersi come “energia primaria non rinnovabile”.

LA RICHIESTA DI CHIARIMENTO DI FIPER E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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