Riqualificazione Energetica
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Riqualificazione energetica degli edifici e aliquota IVA 10%: dipende dal tipo di lavoro edilizio

Agenzia delle entrate: per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, è necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio

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Quale aliquota IVA si applica alla realizzazione di lavori di riqualificazione energetica degli edifici di un complesso universitario? Si può applicare il 10%?

A questa domanda - ma non solo - fornisce chiarimenti l'Agenzia delle Entrate con la risposta n.604 del 18 dicembre, partendo dall'ambito applicativo dell'agevolazione di cui al n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del DPR 633/72, che è ancorato alle disposizioni dell'art.31, lettere c), d) ed e) della legge 457/1978 (trasfuse nelle lettere c), d) ed f) dell'art. 3 del dpr 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia).

Per la corretta definizione degli interventi edilizi indicati dall'istante, occorre fare riferimento a:

  • restauro e risanamento conservativo (cfr. lett. c),
  • ristrutturazione edilizia (cfr. lett. d),
  • ristrutturazione urbanistica (cfr. lett. e),

che possono fruire dell'aliquota agevolata ai sensi del citato n. 127-quaterdecies. Restano, invece, esclusi gli interventi classificati o classificabili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.

Riqualificazione energetica e IVA

L'Agenzia delle Entrate segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, con la conseguenza che, per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio.

Nel caso in esame, viene attestato che i lavori in corso di esecuzione presso gli edifici del complesso universitario sono qualificabili come lavori di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 legge 457/78, lettera d). Pertanto, agli stessi risulterà applicabile l'aliquota IVA ridotta al 10%.

Non potranno, invece, beneficiare dell'aliquota IVA ridotta le attività qualificabili come mera manutenzione (ordinaria e straordinaria), ivi inclusi, come detto, gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art.1 della legge 10/1991 in edifici ed impianti industriali.

NB - quando gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di ristrutturazione edilizia sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria) occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e dell'applicazione delle relative disposizioni agevolative.

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