Agenzia delle Entrate: il Superbonus 110% è destinato esclusivamente alle unità immobiliari residenziali, con esclusioni delle altre tipologie
Fioccano ormai quotidianamente i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus 110%, e un paio - le risposte n.21 e 24 dell'11 gennaio - sono davvero importanti nel perimetrare al meglio cosa rientra e cosa no. Nei due chiarimenti si evince che:
La rispsta n.21 espone il quesito del proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità immobiliari "funzionalmente indipendenti":
Si chiedono chiarimenti in merito all'individuazione della tipologia di unità immobiliare rilevante ai fini della fruizione del Superbonus 110%.
Le Entrate precisano che, nel presupposto che l'unità immobiliare a destinazione residenziale sia «funzionalmente indipendente» e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disponga di un accesso autonomo dall'esterno, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), l'Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento all'unità immobiliare ad uso residenziale (cioè la prima delle tre prospettate).
Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l'edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus.
Nella risposta n.24 il contribuente, proprietario di una abitazione unifamiliare (funzionalmente indipendente e con accesso autonomo da via pubblica), vuole eseguire un intervento di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato, abbinato ad alcuni interventi di efficientamento energetico (cappotto, pompa di calore e fotovoltaico).
L'Agenzia, dopo aver richiamato anche alcuni documenti di prassi (circ. 19 e 24/2020) precisa che, in tal caso, il contribuente può ottenere la detrazione del 110% per gli interventi relativi al risparmio energetico limitatamente alla parte esistente, con esclusione, invece, di quelle riferibili all'ampliamento, fatta salva l'installazione dell'impianto fotovoltaico per il quale la detrazione del 110% spetta sull'intera spesa sostenuta, a nulla rilevando che lo stesso impianto sia anche a servizio della parte di immobile ampliata.
LE RISPOSTE N.21 E 24 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
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