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Superbonus 110% solo per le unità residenziali e per la parte esistente: cosa entra e cosa resta fuori

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Fioccano ormai quotidianamente i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus 110%, e un paio - le risposte n.21 e 24 dell'11 gennaio - sono davvero importanti nel perimetrare al meglio cosa rientra e cosa no. Nei due chiarimenti si evince che:

  • il Superbonus 110% è destinato esclusivamente alle unità immobiliari residenziali, con esclusioni delle altre tipologie;
  • restano escluse le spese relative agli interventi destinati all'ampliamento dell'unità immobiliare, fatta salva la spesa totale dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, a servizio anche della nuova costruzione.

Unità immobiliare a destinazione residenziale

La rispsta n.21 espone il quesito del proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità immobiliari "funzionalmente indipendenti":

  • 1 unità immobiliare residenziale dotata di accesso autonomo dall'esterno (direttamente dalla strada pubblica);
  • 1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, ad uso ufficio (categoria catastale A/10);
  • 1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, adibita a cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l'istante, pur essendone proprietario, non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è stata costituita una servitù (diritto reale) a favore di ENEL.

Si chiedono chiarimenti in merito all'individuazione della tipologia di unità immobiliare rilevante ai fini della fruizione del Superbonus 110%.

Le Entrate precisano che, nel presupposto che l'unità immobiliare a destinazione residenziale sia «funzionalmente indipendente» e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disponga di un accesso autonomo dall'esterno, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), l'Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento all'unità immobiliare ad uso residenziale (cioè la prima delle tre prospettate).

Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l'edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus.

Interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico

Nella risposta n.24 il contribuente, proprietario di una abitazione unifamiliare (funzionalmente indipendente e con accesso autonomo da via pubblica), vuole eseguire un intervento di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato, abbinato ad alcuni interventi di efficientamento energetico (cappotto, pompa di calore e fotovoltaico).

L'Agenzia, dopo aver richiamato anche alcuni documenti di prassi (circ. 19 e 24/2020) precisa che, in tal caso, il contribuente può ottenere la detrazione del 110% per gli interventi relativi al risparmio energetico limitatamente alla parte esistente, con esclusione, invece, di quelle riferibili all'ampliamento, fatta salva l'installazione dell'impianto fotovoltaico per il quale la detrazione del 110% spetta sull'intera spesa sostenuta, a nulla rilevando che lo stesso impianto sia anche a servizio della parte di immobile ampliata.

LE RISPOSTE N.21 E 24 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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