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Manutenzione con copertura in legno in zona sismica: il direttore dei lavori deve essere ingegnere o architetto

Tar Lazio: il progetto e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile esistente tra cui una parziale sostituzione della copertura da capriate lignee inefficienti con altre identiche in legno lamellare esulano dalle competenze del geometra

I lavori di manutenzione di un edificio con copertura in legno che si inseriscono in una struttura portante in muratura ordinaria adibita ad abitazione civile non possono essere diretti da un tecnico diplomato geometra poiché egli è privo di competenze in ordine alle opere strutturali in cemento armato e non.

Questa indicazione è contenuta nella sentenza 220 del 7 gennaio 2021 del Tar Lazio (in materia di competenze professionali), che ha rigettato il ricorso del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma contro la decisione di sospensione dei lavori del comune, in opponendum anche all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

Il caso

Si tratta di un progetto e D.L. di lavori di ristrutturazione di un immobile esistente tra cui una parziale sostituzione della copertura da capriate lignee inefficienti con altre identiche in legno lamellare.

Il geometra assumeva le funzioni di Progettista e Direttore dei lavori ed allegava alla DIA, tra le altre documentazioni necessarie, anche la relazione tecnica di asseverazione, nella quale lo stesso precisava che “le opere non interessano la statica dell’edificio”.

Inizialmente il comune rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ma poi il geometra presentava la richiesta di autorizzazione sismica (ex artt. 93 e 94 del dpr 380/2001) con oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile dei committenti.

Alla predetta istanza il geometra allegava, tra gli altri, la Relazione tecnica amministrativa nella quale evidenziava gli interventi tecnico manutentivi da eseguirsi, consistenti nella “sostituzione delle strutture ammalorate di copertura del fabbricato costituite da capriate e correnti in legno massiccio e sovrastante tavolato e manto di tegole in laterizio. Le nuove capriate realizzate in legno lamellare saranno posizione con i medesimi interessi di quelle esistenti e lo schema statico rispetto alle condizioni ante operam resterà invariato…il tipo di intervento non implica sostanziali modifiche al comportamento strutturale dell’edificio rispetto alla configurazione ante operam”.

Il Piano di manutenzione, pure allegato, specificava che gli interventi riguardavano una singola parte della struttura, interessando una porzione limitata del fabbricato e che il progetto e le relative verifiche sarebbero state riferite solo alle parti interessate, non comportando l’intervento modifiche al comportamento strutturale dell’edificio; tale precisazione veniva replicata anche nella Relazione geotecnica.

Il Comune ordinava però la sospensione dei lavori, asserendo che il geometra “non è competente a svolgere l’incarico di progettista delle strutture nonché ad assumere la relativa direzione dei lavori, in quanto è un tecnico diplomato”. La presenza di un tecnico non competente, secondo il provvedimento impugnato, rendeva “inefficace la pratica strutturale” e imponeva la sospensione dei lavori.

Il geometra contestava tale provvedimento, specificando che le opere previste consistevano nella rimozione di un tetto con strutture in legno e ripristino con medesimi materiali, senza strutture né solai in cemento armato richiedenti competenze particolari di calcoli statici, salvo un cordolo perimetrale per il consolidamento delle murature e la distribuzione uniforme dei carichi sulle murature stesse, per il quale non era necessario eseguire calcoli statici complessi. Ma nonostante le precisazioni, il comune disponeva l'inefficacia della SCIA in quanto il gemeotra era privo di competenze in ordine alle opere strutturali in cemento armato e non. Precisava il Comune che “mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato…assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorge in zona sismica, e precisamente in zona classificata 3°, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze dei geometri”, concludendo che la committenza ed il professionista erano diffidati dalla prosecuzione dei lavori strutturali fino alla nomina di un nuovo tecnico abilitato iscritto presso i rispettivi ordini professionali (ingegneri o architetti).

A questo punto la committenza conferiva l'incarico ad un ingegnere e il CNG presentava ricorso.

Le motivazioni dei Geometri

Secondo l’Ordine ricorrente:

  • la competenza del geometra si dovrebbe estendere alla progettazione e direzione di opere civili in cemento armato di modeste dimensioni e tali da escludere pericolo per l’incolumità delle persone in caso di difetto strutturale;
  • la competenza del Geometra a progettare e dirigere l’esecuzione di opere in c.a. in zona sismica non sarebbe totalmente preclusa dalla legge, dovendosi in quest’ultimo caso porre (soltanto) particolare attenzione alla valutazione in concreto dell’entità dell’opera; nel caso di specie, l’intervento progettato rientrava nell’alveo della “manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del dpr 380/2001, trattandosi di una diversa disposizione degli spazi interni, dell’eliminazione di una superfetazione sul prospetto est del fabbricato e della sostituzione di una copertura in struttura lignea;
  • rispetto alle masse ed ai carichi dell’edificio esistente, l’eliminazione della tamponatura sul balcone lato est sarebbe stata insignificante; l’intervento andrebbe qualificato come “locale” in quanto circoscritto al solaio di copertura senza aumento dei carichi verticali statici, con conseguente esclusione della necessità di valutare la sicurezza dell’edificio esistente; le caratteristiche tecnico-costruttive inerenti la sostituzione del solaio non avrebbero imposto la risoluzione di problemi tecnici significativi, per la qualità e consistenza dei materiali interessati, anche in relazione alla nuova ripartizione operata con il DM 14.1.2008 e con la Circolare applicativa n. 617 del 2.2.2009 che attribuiscono alle competenze dei Geometri ex art. 16 del RD 274/1929 anche gli interventi di riparazione o intervento “locale”.

Costruzione modesta ma in zona sismica

Il Tar osserva che la competenza del Geometra è ben delineata dall’art. 16 del RD n. 274/1929, che consente a quest’ultimo, tra le altre attività, alle lett. l) ed m):

  • l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
  • m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

E' quindi la lettera “m” che consente le prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori di “modeste costruzioni civili”, rimandando ad una indagine che va condotta caso per caso.

In tal senso, non è possibile predeterminare in via generale ed astratta quando una costruzione civile possa qualificarsi come “modesta” (ponendosi come mero criterio orientativo, non vincolante, le diverse eventuali determinazioni generali emanate dagli Ordini come quello degli Architetti, invocata da parte ricorrente, ai fini della predeterminazione di criteri planovolumetrici per individuare le costruzioni “modeste”) dovendosi fare riferimento all’interesse protetto dalla norma, che riconnette l’ambito prestazionale al grado di preparazione tecnica che la specifica figura professionale presuppone.

In tal senso, va condiviso quell’orientamento secondo il quale tale competenza presuppone la non necessità di complesse operazioni di calcolo e l'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità: si veda a tal proposito, la più recente giurisprudenza (Cassazione civile , sez. II , 07/02/2020 , n. 2913) secondo la quale il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi, se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274/1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge n. 64/1974 , la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Non è manutenzione ma una struttura portante

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato conferisce piana applicazione al criterio appena indicato e la correttezza di tale determinazione trova conferma nella relazione tecnica depositata dal professionista che ha sostituito il Geometra originariamente incaricato e nella deduzione difensiva dell’Ente locale che si è succintamente richiamata in premessa. Il cordolo in calcestruzzo armato era previsto per il consolidamento delle murature e la distribuzione uniforme dei carichi su di esse; esigenza coerente con la necessaria relazione statica e strutturale che intercorre tra le murature e la copertura, quest’ultima oggetto di sostituzione.

Secondo il TAR, erroneamente la parte ricorrente vorrebbe ricondurre l’intervento edilizio - per quanto riguarda i fini dell’accertamento della sua corrispondenza alle competenze del Geometra - entro i limiti di una attività di mera manutenzione, con esclusione di calcoli complessi: invero, la nozione di “modesta costruzione” di cui all’art. 16, lett. “m” RD 274/1929 non è volta a definire (soltanto) i limiti dell’operazione edilizia in sé stessa, bensì ad individuare (anche) l’oggetto di quest’ultima: la norma identifica l’organismo edilizio entro il quale l’intervento (anche se “locale”) si inserisce, per la ragione che quest’ultimo può comunque interferire con le strutture ed implicare rischi per la pubblica incolumità o calcoli complessi (come peraltro si presume in zona sismica).

Nel caso di specie, come puntualmente chiarito dalla difesa dell’Ente, il titolo edilizio aveva ad oggetto un intervento non meramente “locale” nel senso descritto da parte ricorrente (ovvero limitato alla sostituzione di uno o più elementi della struttura dell’edificio), ma si inseriva in una struttura portante in muratura ordinaria (spessore di cm 50) adibito ad abitazione civile, di tre piani, di cui uno seminterrato e due fuori terra (altezza massima dell’interpiano m. 3); di configurazione plano volumetrica regolare in pianta e in elevazione; del quale la consistenza della superficie è di mq 52,40 per piano; del quale il volume complessivo … è di mc 453,20 mentre dei due lati fuori terra è di soli mc 306,54; di cui l’altezza dei due piani fuori terra ammonta a ml 5,85”, sostituendone la copertura e quindi alterandone la struttura originaria, peraltro con materiali eterogenei rispetto a quelli originari e quindi potenzialmente soggetti a diverse risposte alle sollecitazioni sismiche.

Se ne deduce che correttamente si è ritenuta essenziale, ai fini del progetto e della sua esecuzione, la verifica della sostituzione della copertura e la funzione del cordolo in cemento armato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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