Analisi delle novità apportate agli artt.119 e 121 del DL Rilancio da parte della legge di Bilancio 2021: proroga temporale, coibentazioni tetto, unico proprietario, chiarimenti su assicurazioni professionali.
La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), tra l'altro, ha confermato la proroga per il Superbonus 110% e per tutte le altre detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia. Oltre alle proroghe, sono state introdotte importanti novità e chiarimenti al Decreto Rilancio e nuove tipologie di incentivi.
I commi da 58 a 76 dell'articolo unico della Finanzaria 2021 hanno disposto:
NB - E' stato prorogato a tutto il 2022 anche il meccanismo di opzioni alternative di fruizione (cessione credito o sconto in fattura).
Si prevede, col comma 66 lett.a) punto 2., che gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura siano sempre agevolati indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. Semplificando, il Superbonus 110% sarà fruibile anche per quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldati ma non definibili come “intercapedine” e, pertanto, non coibentabili.
Attenzione: la detrazione si applicherà specificatamente alle pratiche relative al Superbonus 110% e non anche agli altri interventi/detrazioni ex art.14 DL 63/2013 (es. Ecobonus e Sismabonus ordinari). Per queste ultime, sono detraibili le spese sostenute per coibentare il tetto, se confinante con una zona non riscaldata, soltanto se il sottotetto è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale (che delimita una zona sottostante riscaldata).
Si chiarisce - introducendo un nuovo periodo al comma 1-bis dell'art.119 del DL 34/2020 - che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
Il nuovo comma 4-ter dell'art.119 DL 34/2020 specifica che rientrano nel perimetro della maxi-agevolazione anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il Superbonus viene 'allargato' anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Si chiarisce la possibilità di usufruire del Superbonus 1100% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici.
Il comma 8 dell'art.119 viene riscritto e la detrazione, d'ora in poi, sarà riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
Il limite delle 2 unità immobiliari per fruire del Superbonus 110 resta, ma viene concessa la possibilità di poter usufruire dell'agevolazione anche agli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario.
Si chiarisce che l'obbligo di polizza di assicurazione, da parte dell'aseveratore, è rispettato se i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale purché questa:
Resta sempre l'alternativa di stipulare una polizza ad hoc - cioè dedicata alle asseverazioni del Superbonus - non inferiore a 500.000 euro.
Per deliberare su una spesa imputabile al Superbonus 110%, basta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Nel cartello esposto presso il cantiere di un intervento che usufruisce del Superbonus, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Per fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del Superbonus, i comuni possono per tutto il 2021 assumere, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti.
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