Tar Brescia: il sopralzo, a prescindere dalla sua entità, è ostativo all’accertamento di conformità, in quanto comporta un aumento non solo dell’altezza dell’edificio, ma anche della sua volumetria
Oggi parliamo di sopraelevazioni, togliendo la speranza per chi pensa siano 'sanabili' in caso di realizzazione abusiva.
La sanatoria edilizia ex art.36 TUE, per questo tipo di intervento, non ci può essere in quanto manca la doppia conformità urbanistica, indipendentemente dall'entità del sopralzo stesso.
Nel caso concreto della sentenza 11/2021 del 4 gennaio del Tar Brescia, si parla del ricorso sul diniego di sanatoria del comune (permesso di costruire in sanatoria) per due interventi edilizi realizzati dal ricorrente in difformità, rispettivamente, ad una DIA e ad una concessione edilizia, presentate a seguito della segnalazione all’amministrazione - da parte del proprietario confinante - di presunti abusi e del conseguente avvio di una procedura di accertamento edilizio.
Le domande hanno ad oggetto un intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio consistente nella sostituzione del manto di copertura del sottotetto non abitabile e il recupero a fini abitativi del sottotetto dell’adiacente fabbricato. Il Comune, riunite le pratiche, ha respinto dette istanze, sinteticamente motivando tale determinazione in ragione del mancato rispetto delle distanze dagli edifici limitrofi.
Da qui si è arrivati a una serie di sopralluoghi dai quali è emerso che:
Il Tar esamina il caso specificando che il comune ha rilevato che il ricorrente, nel corso dei lavori di sostituzione del manto di copertura, ha realizzato un sopralzo del fabbricato non previsto e non ammesso ai sensi della richiamata normativa, in quanto comportante modifica delle altezze reali esterne e aumento della volumetria urbanistica.
Né l’insussistenza dei presupposti per la sanatoria può essere superata in ragione della modesta consistenza materiale degli abusi, peraltro sostenuta ma indimostrata dal ricorrente, e comunque smentita dall’evidenza documentale in atti, e considerato il tenore della richiamata normativa urbanistica.
Il carattere obbligato della determinazione adottata all’esito della verifica dell’aumento delle altezze (e quindi delle volumetrie) dell’immobile, e quindi del contrasto con la normativa urbanistico-edilizia, esclude la fondatezza del vizio di eccesso di potere dedotto dal ricorrente.
Nel corso dell’istruttoria procedimentale, comparando la situazione rilevata nel corso del sopralluogo rispetto a quella risultante dalla DIA e dall’istanza di sanatoria, l’amministrazione ha accertato che il fabbricato è stato significativamente aumentato di altezza.
Il dedotto sviamento di potere non può ritenersi integrato dalle comunicazioni intercorse tra il comune e il proprietario confinante, atteso che l’interlocuzione si è attenuta nei limiti dell’interlocuzione avviata da detto privato con il suo esposto. Infatti “ove un cittadino segnali in maniera circostanziata l’esistenza di opere realizzate da terzi in difformità dal titolo concessorio, spetta al Comune, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza sull’assetto del territorio, riscontrare l’istanza in senso positivo (accertando l’effettiva esistenza degli abusi e assumendo i consequenziali provvedimenti) o negativo (evidenziando all’istante come e perché, se del caso all’esito dei necessari accertamenti, non si sia ritenuto di irrogare sanzioni).” (Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 177).
Non solo: la documentazione del procedimento dimostra che il sopralzo realizzato è significativo ed estremamente visibile e quindi incontestabile e comunque, a prescindere dalla sua entità, è ostativo all’accertamento di conformità, in quanto comporta un aumento non solo dell’altezza dell’edificio, ma anche della sua volumetria, in evidente violazione dell’art. 2 VIII delle NTA, sicché il diniego è adeguatamente motivato in ragione della mera indicazione della non rispondenza dell’istanza alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti (Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020 n. 1643; Cons. Stato Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 541).
Mancando, in definitiva, i presupposti per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 del TUE, la mancata quantificazione del contestato sopralzo risulta quindi inidonea ad inficiare l’atto di diniego che è legittimo. Niente sanatoria, insomma.
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