Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110%: i chiarimenti più interessanti su cessione del credito e sconto in fattura

Carrellata di chiarimenti sull'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sul Superbonus 110% ex art.121 del DL Rilancio

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Oggi, prendendo spunto e riassumendo la sezione FAQ del sito del Governo sul Superbonus 110%, ci occupiamo delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus 110% (Eco, Sisma o Facciate), che come tutti sanno sono la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Vediamo, quindi, i casi limite e i chiarimenti più interessanti in materia.

 

Il condomino moroso non può cedere il credito perché non ha diritto alla detrazione

Ai sensi del punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, l'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Il contributo sotto forma di sconto e il credito d'imposta cedibile sono pari alla detrazione spettante.

L'amministratore di condominio deve comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso.

Se il condomino ha manifestato l'intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori, l'amministratore dovrà comunicare l'opzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto.

Nel caso di "condomino moroso", pertanto, l'amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.

 

Le opzioni alternative per gli altri bonus edilizi

Visto che il DL Rilancio consente di cedere il credito d'imposta in relazione alle spese «sostenute nel 2020 e 2021», è possibile cedere la detrazione del 50 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute da un contribuente a gennaio 2020.

Lo consente l'art.121 del DL 34/2020, che stabilisce che i soggetti che sostengono tra l'altro, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o per il recupero e il restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito.

La medesima opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir. Ciò in quanto gli interventi realizzati dalle predette imprese sono i medesimi interventi richiamati nel comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 16-bis.

 

Bonus mobili + Sismabonus e opzione

Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus 110% di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio.

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