Agenzia delle Entrate: le spese relative alle attività di organizzazione e coordinamento degli interventi edilizi addebitate da un general contractor al condominio non possono fruire della detrazione maggiorata del 110% in quanto non strettamente legate agli interventi agevolati
Non tutti i costi collegati al Superbonus 110% sono 'da Superbonus 110%'. Detta così, spaventa un po', ma la risposta della DRE Lombardia delle Entrate all'interpello n. 904-334/2021 è piuttosto rilevante perché aiuta a capire quali sono le spese organizzative 'veramente' e 'strettamente' collegate ai lavori edilizi, per le quali quindi scatta la stessa sorte (cioè la maxi-agevolazione al 110%).
Alla fine, il Fisco specifica che le spese relative alle attività di organizzazione e coordinamento degli interventi edilizi addebitate da un general contractor al condominio non possono fruire della detrazione maggiorata in quanto non strettamente legate agli interventi agevolati. Ma vediamo meglio.
L'istante possiede un'unità immobiliare ad uso ufficio, collocata all'interno di un condominio composto da 53 unità con oltre il 50 per cento di unità residenziali e che è intenzione dell'amministratore di eseguire interventi che possono fruire della detrazione del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, come convertito nella legge 77/2020, con particolare riferimento alla sostituzione di una vecchia caldaia e di isolamento termico.
L'esecuzione dei lavori sarà affidata dal condominio ad un'impresa che interviene nella sua qualità di general contractor: si vorrebbe quindi ottenere lo sconto in fattura, in luogo del pagamento da parte dei condomini; sul punto, l'istante fa presente che il general contractor sostiene tutti i costi inerenti, compresi quelli professionali strettamente collegati agli interventi da realizzare ma anche quelli relativi all'asseverazione e al rilascio del visto di conformità.
Riassumendo: nei costi strettamente legati agli interventi sarebbero compresi anche i costi professionali relativi alle attività di organizzazione e coordinamento di tutte le operazioni necessarie allo sviluppo dei lavori, con la conseguenza che anche questi ultimi verrebbero considerati costi detraibili per la fruibilità del 110%, ai sensi dell'art. 119 del DL Rilancio.
Dopo il solito excursus normativo, la DRE Lombardia evidenzia che:
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