Sismabonus
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SuperSismabonus 110% solo per immobili residenziali e pertinenze. Magazzini col Sismabonus classico

Agenzia delle Entrate: in un complesso di locali/edifici, accedono al Superbonus 110% per interventi di miglioramento sismico solo gli immobili residenziali e le relative pertinenze. Gli altri locali no, al massimo bonus 'ordinari'

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Iniziamo la settimana con un'importante risposta del Fisco - la n.231 del 9 aprile 2021 - che differenzia bene l'accessibilità al SuperSismabonus 110% per tipologia di edifici sui quali vengono effettuati i lavori.

Siamo di fronte alla richiesta per alcuni interventi di miglioramento sismico, con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e rinforzi sulle murature, su sei unità immobiliari di sua proprietà (due unità abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative), funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo sull'esterno, che sono parte di un unico fabbricato.

Di queste 6, precisa l'Agenzia delle Entrate, si può accedere al Superbonus con riferimento alle sole quattro unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, per un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96mila, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

 

Locali diversi, diversi bonus

Quindi, riepilogando, il fabbricato è composto da 6 unità funzionalmente indipendenti (con accesso autonomo dall'esterno):

  • due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);
  • un locale ad uso autorimessa (classe C/6);
  • tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

NB - l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze dell'unità abitativa A/3. Ne deriva che le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2) non costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né risulta esistere su di esse alcuna servitù degli immobili.

Quindi, precisa il Fisco, l'Istante può fruire del SuperSismabonus 110%, nel limite massimo di 96 mila euro, per queste 4 unità immobiliari:

  1. unità abitativa A4;
  2. unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari pertinenziali.

 

E i locali deposito e magazzino? Sismabonus ordinario

Riguardo le spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) che non costituiscono pertinenze delle unità abitative, essendo unità immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma possono beneficiare delle disposizioni agevolative previste dall'art.16 del DL 63/2013 (cfr. circolare n. 19/2020), cioè il Sismabonus 'ordinario'.


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