A circa un anno dalla "nascita" della detrazione denominata "Superbonus 110%" riportiamo qualche riflessione da chi si trova giornalmente ed operativamente ad applicare la normativa.
Molto importante sarà la fase esecutiva dei lavori dove il ruolo del Direttore dei Lavori sarà determinante per garantire che le risorse messe in campo (che sono poi quelle di tutti i cittadini) siano utilizzate al meglio, verificando la correttezza di tutti i passaggi e delle opere realizzate.
Ricordiamo proprio in questi giorni, esattamente oggi 19 maggio, il primo anno di vita del Decreto Legge 34, che ha introdotto il Superbonus 110%: uno degli strumenti che il Governo Conte ha approvato, e che poi il Parlamento ha convertito nella legge 77/2020, per stimolare l’economia strangolata dal COVID.
Consapevoli od inconsapevoli, a noi professionisti è toccato l’arduo compito di esserne i veri registi.
Tocca a noi, infatti, attestare fin da subito, per quanto riguarda il Superbonus energetico, che l'incentivo sia acquisibile attraverso la verifica del doppio salto di classe; tocca noi asseverare al termine dei lavori la conformità dell’intervento, sia dal punto tecnico che economico, ai pertinenti requisiti previsti dalla normativa; tocca a noi, infine, rilasciare l’unica assicurazione prevista dalla legge 77 “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
Consapevole di ciò la Banca d’Italia, in un recente documento in cui ha messo in allarme da possibili fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19, ha scritto a caratteri cubitali che occorre “valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni”.
L’anno passato è stato per lo più dedicato a rispondere ai tanti quesiti, proporzionali alle attese, che ci sono stati posti da un numero incredibile di soggetti ed a redigere relazioni energetiche che attestassero che il doppio salto di classe è raggiungibile, con i previsti lavori di riqualificazione energetica, e pertanto l'incentivo del 110% acquisibile.
Ma dobbiamo essere ancora più consapevoli che la vera sfida parte ora, con l’avvio dei cantieri.
Consapevoli, anzitutto, che per realizzare gli interventi saranno saranno utilizzate risorse pubbliche, a debito, il cui rimborso spetterà a noi ed ai nostri figli.
Consapevoli, inoltre, che la nostra attività professionale si svolge sotto il controllo e la vigilanza degli Ordini Professionali, che mai come in questo momento devono avere ben presente la natura pubblica della loro Istituzione ed il fine della loro attività: la tutela del bene pubblico e l’incolumità dei cittadini.
Siamo gli unici attori che nell’ambito della attività del 110% agiscono sotto l’egida di un cogente codice deontologico, che ci ricorda come la nostra attività professionale “implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.
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Anzitutto mi preme ribadire ciò che ho sempre cercato di sostenere dal 19 maggio 2020 in poi: la nostra prestazione professionale deve essere quanto più possibile libera e terza rispetto all’esecutore degli interventi.
La normativa vigente e l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito definitivamente che lo sconto in fattura può essere proposto sia da chi realizza gli interventi che da chi offre prestazioni professionali.
A parità di costo (che per gli interventi strettamente riferibili alla riqualificazione energetica e strutturale prevista dal DL 34/2020 è pari a zero, con l'opzione dello sconto in fattura) quale migliore garanzia di risultato per il cliente che incarica un professionista, cui affida la redazione della verifica preliminare relativa al doppio salto di classe e del progetto esecutivo, e successivamente individua un impresa esecutrice che agirà sotto il controllo, libero e terzo, del Progettista - Direttore dei Lavori?
Durante la realizzazione degli interventi è necessario che venga attuato un serrato controllo, da parte del Direttore dei Lavori, che:
La fase di esecuzione dell'intervento di riqualificazione deve essere pianificata adeguatamente, a partire da un adeguato Contratto di Appalto in cui è bene che siano presidiati alcuni aspetti, anche rifacendosi alla normativa sui contratti pubblici sempre richiamabile nei contratti privati, in particolare:
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Al termine dei lavori, al professionista compete il rilascio delle asseverazioni che attestino il pieno rispetto dei tetti di spesa e, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, delle prestazione energetiche post intervento.
E’ chiaro che solo in presenza di un’accurata Direzione Lavori, con le attenzioni che abbiamo sopra ricordato, potranno essere seriamente rilasciate le asseverazioni richieste dalla legge.
Da rifuggire senza alcun dubbio, per quanto posso consigliare, le proposte di incarico per il rilascio di asseverazioni avulse dall’aver effettuato la Direzione Lavori.
Da tenere lontano, anche, le proposte di conferimento di incarico professionale per la Direzione Lavori da parte di un soggetto che, avendo appaltato l’esecuzione dei lavori ad un General Contractor, precisasse nell'incarico che:
Faccio ammenda fin da subito della franchezza di alcune mie posizioni, ma avendo avuto modo di navigare nel periglioso mare del 110% fin dalle prime ore, ho avuto modo di valutare – pensando soprattutto ai nostri colleghi più giovani - pericoli e situazioni, ricordate sopra, che ritengo vadano valutate con molta attenzione.
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