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SuperSismabonus Acquisti: nuovi acquirenti sì, imprese costruttrici no

Agenzia delle Entrate: potranno beneficiare del Superbonus 110% i titolari degli appartamenti venduti entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2021

SuperSismabonus Acquisti: acquirenti ok, impresa che esegue i lavori no

L'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi di Superbonus 110%, nella fattispecie di Sismabonus Acquisti maggiorato (art.16 comma 1-septies DL 63/2013), nella risposta 364/2021 del 24 maggio 2021, dove si chiarisce che:

  • sono ammessi alla maxi-agevolazione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti con aumento volumetrico;
  • l'impresa che esegue i lavori, invece, non potrà beneficiare delle detrazioni per riqualificazioni energetiche e Sismabonus per il “fondo commerciale” che utilizzerà come sede operativa, trattandosi di un intervento di nuova costruzione.

 

Demo-ricostruzione e vendita di case: come funziona il SuperSismabonus Acquisti

L'istante è una società che ha demolito, ricostruito e diviso in unità abitative un immobile sito in un Comune ricadente in zona a rischio sismico 3.

Si precisa che la procedura delle autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019, data in cui la zona di rischio sismico 3 è stata inclusa nell'ambito degli incentivi per l'acquisto di case antisismiche, e che sono state eseguite tutte le procedure richieste dalla normativa, inclusa l’attestazione del miglioramento sismico e delle classi energetiche.

Si chiede quindi la possibilità di fruire del SuperSismabonus Acquisti da parte dei nuovi acquirenti delle unità e, inoltre, se può beneficiare in qualità di costruttore delle detrazioni per il costituendo fondo commerciale che la stessa utilizzerà come sede.

SuperSismabonus Acquisti: nuovi acquirenti sì, imprese costruttrici no

Il SuperSismabonus Acquisti

L'AdE richiama la circolare n. 24/E del 2020, dove è stato precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Quindi si evidenzia che:

  • la norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d. "sismabonus" (commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16), mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari;
  • i soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano, in linea di principio, tra coloro che possono fruire del superbonus. Pertanto, per tali soggetti (in qualità di acquirenti) la detrazione "sismabonus acquisti" resta fruibile nella misura prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 (75 per cento o 85 per cento).
  • ai fini della fruizione è necessario, in particolare, il rilascio dell'asseverazione da parte dei professionisti iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni (cfr. comma 13 dell'articolo 119 del decreto Rilancio).

 

I nuovi acquirenti delle unità antisismiche

Il Fisco, quindi, ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, siano ammessi alla detrazione di cui al combinato disposto dell'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa agevolativa sopra richiamata e secondo i chiarimenti forniti dalla prassi citata.

 

Fondo commerciale Sismabonus: vale solo per edifici esistenti

La risposta, qui, è negativa.

Sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia quelli per il risparmio energetico devono essere realizzati su edifici esistenti e le detrazioni non valgono per quelli di nuova costruzione.

Pertanto, considerato che nel caso in esame si tratta di un intervento di nuova costruzione, l’impresa istante non potrà beneficiare per se stessa delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del DL 63/2013.

LA RISPOSTA 364/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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