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Decreto Semplificazioni 2021: novità per progettazione integrata e rilascio VIA

Il decreto Semplificazioni contiene importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e dimezza i tempi per il rilascio della VIA (valutazione di impatto ambientale)

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 contiene importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e dimezza i tempi per il rilascio della VIA (valutazione di impatto ambientale).


Non solo Superbonus e CILA, nel nuovo DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77., chiamato anche decreto Semplificazioni 2021 (o DL Recovery) e uscito in G.U. il 31 maggio 2021. Vediamo di approfondire brevemente altri due 'temi' di interesse per i professionisti tecnici, quelli su appalti e ambiente (valutazione impatto).

 

Appalti: le novità del DL Semplificazioni

Le norme mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli operatori economici. Nello specifico:

  • riduzione della tempistica dell’iter di aggiudicazione: il lungo iter di aggiudicazione delle procedure di gara viene contingentato. Gli operatori economici che partecipano alla gara possono programmare la propria attività avendo cioè certezza della tempistica. In caso di violazione di tali termini si attiveranno poteri sostitutivi;
  • RUP: per tutti i progetti che saranno finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) è prevista un uscita di sicurezza per il responsabile unico del procedimento (RUP) che non rispetterà i tempi previsti per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’art.5 del DL Semplificazioni nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici del PNRR e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC);
  • appalto integrato sul progetto di fattibilità economica: si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art.23, comma 5 del Codice. In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l’altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi;
  • subappalto: si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto. Dal 1 novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto

Decreto Semplificazioni 2021: novità per progettazione integrata e rilascio VIA

VIA semplificata e più veloce

Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA: dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente).

La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

  • la nomina di una Commissione ad hoc dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC;
  • lo svolgimento in parallelo dell’attività istruttoria della Commissione con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione ecologica;
  • l’affidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione generale competente del Ministero della Cultura, che assorbe anche l’autorizzazione paesaggistica (quando viene presentata la relazione paesaggistica) con un notevole risparmio di tempo e di denaro;
  • il riconoscimento automatico di un rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente nel caso di mancato rispetto del termine procedimentale e la previsione di un potere sostitutivo in caso di inerzia.

IL TESTO USCITO IN G.U. DEL DL SEMPLIFICAZIONI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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