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Nuovi bonus fiscaIi prima casa: il DL Sostegni Bis invoglia gli Under 36

Destinatari della misura coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro

L'articolo 64 del nuovo Decreto Sostegni Bis (73/2021) recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale va a 'creare', di fatto, un nuovo Bonus prima casa dedicato ai giovani Under 36 con Isee inferiore ai 40 mila euro.

Ma non solo. Vediamo tutte le novità di una misura davvero complessa e importante.

 

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa - "Fondo Gasparrini"

Il comma 1 stabilisce che si applichino fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni concernenti l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini") previste dall’art. 54, comma 1 del DL Cura Italia, secondo cui, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo in oggetto, i relativi benefici siano estesi a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori (di cui all'articolo 2083 c.c.223) a condizione che tali soggetti autocertifichino - secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 - di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza da COVID-19.

In deroga alle norme generali sull’accesso al Fondo, la lettera b) del comma 1 chiarisce che non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Si prevede, inoltre:

  • che sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro);
  • che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Infine (comma 1, lettera b-bis)) si prevede che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Nuovi bonus fiscaIi prima casa: il DL Sostegni Bis invoglia gli Under 36

Fondo di garanzia per la prima casa

Il comma 2 interviene sulla norma che individua le categorie con priorità nell’attribuzione dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa. Si tratta di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché, secondo il testo previgente, di "giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico".

Con la modifica in esame, tale categoria viene sostituita dai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Per i soggetti che rientrano nelle suddette categorie aventi priorità e con ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80% ("limite di finanziabilità"). Tale disposizione si applica alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della presente disposizione) al 30 giugno 2022.

In tali casi, specifica il medesimo comma 3, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.

 

Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - bonus prima casa

E' la parte probabilmente più interessante, va dai commi 6 a 11.

Si dispone:

  • l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto in questione. Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro, ai sensi della nota II-bis, art. 1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro (di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"). Non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali: A1 - Abitazioni di tipo signorile; A8 - Abitazioni in ville; A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
  • la disciplina del medesimo beneficio quando la cessione dell'abitazione sia soggetta ad IVA. In tale caso, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti dal comma 6. L'esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia dichiarata dalla parte mutuataria resa nell'atto del finanziamento o allegata a tale atto. La disposizione fa riferimento all'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota - pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento - è fissata dall’art. 18 del d.P.R. n. 601 del 1973;
  • che le disposizioni previste dai commi da 6 a 8 si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio (data di entrata in vigore della presente disposizione) e il 30 giugno 2022.

IL DL SOSTEGNI BIS (73/2021 DEL 25 MAGGIO) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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