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CILA semplificata e Superbonus 110%: ecco come presentarla! Le regole

Il documento contiene un riepilogo delle regole sull'attuazione della semplificazione introdotta dal decreto-legge 77/2021 (Semplificazioni Bis) e sull'utilizzo della vigente modulistica

Superbonus 110% con la CILA: come fare

Con una lettera circolare a firma dell'assessora Barbara Lori, la Regione Emilia-Romagna ha fornito interessanti chiarimenti operativi in merito alla presentazione della CILA semplificata per gli interventi che accedono al Superbonus 110%., in virtù delle modifiche apportate in tal senso dal recente DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), attualmente in corso di conversione in legge.

Nello specifico, la circolare intende dare immediata attuazione alla semplificazione dei titoli edilizi richiesti per gli interventi che beneficiano del Superbonus 110%, ora subordinati alla presentazione di una CILA speciale, i cui tratti salienti sono previsti al comma 13-ter dell'art.119 del DL 34/2020, 'modificato' dall'art.33 del DL 77/2021.

In attesa dell’approvazione di una speciale modulistica 'nazionale' in corso di predisposizione da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione, la circolare regionale fornisce indicazioni operative per presentare queste pratiche edilizie in conformità alla nuova disciplina, utilizzando la vigente modulistica regionale.

 

Ambito di applicazione e specialità della CILA

Nella circolare, in primis, si evidenzia che il nuovo comma 13-ter sopracitato qualifica tutti gli interventi elencati all'art.119 del DL Rilancio (34/2020) come manutenzione straordinaria, tranne quelli di demolizione e ricostruzione. Per il loro avvio, basta quindi una CILA: può essere utilizzata la modulistica edilizia unificata, barrando le caselle relative alla CILA e descrivendo l'esatta natura e caratteristiche dei lavori.

 

Demolizione e ricostruzione

Questo tipo di interventi che 'prendono' il Superbonus 110% rientrano invece nella nozione di ristrutturazione edilizia. In Emilia-Romagna serve una SCIA, utilizzando la modulistica nazionale standard.

CILA semplificata e Superbonus 110%: ecco come presentarla! Le regole

Attestazioni sulla costruzione dell'immobile

Come precisa il comma 13-bis, la presentazione della CILA che riguarda gli interventi ex art. 119 DL Rilancio NON richiede (cioè NON deve contenere) l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile interessato.

In tal senso, la Regione ER richiede una delle seguenti attestazioni:

  • estermi del titolo abilitativo;
  • estermi del titolo in sanatoria che ha legittimato l'immobile (in esecuzione di condono edilizio o legge regionale);
  • dichiarazione che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

 

Interventi strutturali

Per questo tipo di interventi, si dovrà compilare il quadro n.16 del modello 2, con predisposizione e allegazione del progetto strutturale.


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