Il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione in legge del DL Semplificazioni Bis (77/2021), che quindi è legge dello Stato. Basterà una relazione descrittiva degli interventi. In allegato la bozza del modulo standard (ancora perfezionabile).
Il Superbonus col modello CILA semplificato e nazionale (cioè valido ovunque) è realtà: lo prevede infatti il provvedimento definitivo del DL Semplificazioni Bis (77/2021) convertito in legge (testo a fronte scaricabile in allegato), che già nel testo originario aveva innovato non poco il regime autorizzatorio per le opere passibili di maxi-agevolazione (leggasi CILA).
Dopo l'approvazione della Camera avvenuta la scorsa settimana, è arrivato anche l'ultimo passaggio parlamentare con l'ok del Senato in data 28 luglio 2021 allo stesso testo già licenziato (e modificato) da Montecitorio: per l'entrata in vigore, quindi, resta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto, prevista in questi giorni.
Per quel che riguarda il modello unico, l'iter prevede l'ok in Conferenza Unificata, rinviato al prossimo 4 agosto 2021. Il modello entrerà quindi in vigore - cioè sarà utilizzabile - il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica.
In primis, si aggiunge un'intero nuovo articolo: è il 33-bis, rubricato "Modifiche disciplina Superbonus", che interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
Le ulteriori semplificazioni prevedono che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Il Sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti strutturali e i prospetti degli edifici.
In questo caso nel DDL viene introdotta una specifica alla formulazione più generica del Decreto Legge.
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del dpr 380/2001, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento.
In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività/SCIA (art.24 TUE).
Come confermato dal Ministero della Pubblica Amministrazione , con la pubblicazione in GU della legge di conversione del DL 77/2021 'esordirà' ufficialmente il modulo standard CILA per l'ottenimento del Superbonus 110%.
Al modello (lo potete scaricare in allegato) - passibile di qualche ultimo ritocco, ma il cui impianto è tracciato - hanno lavorato Funzione Pubblica, Regioni, ANCI, ANCE, RPT: la Cila semplificata per il 110% confluisce quindi in un documento che sarà utilizzato da tutti i Comuni e che, di fatto, si affianca alla Cila ordinaria.
Tra le novità rilevanti, segnaliamo subito che:
Queste le altre principali caratteristiche del modulo:
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