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Superbonus 110% per la casa in comproprietà: ok anche se ci vive uno solo

Agenzia delle Entrate: gli interventi di ristrutturazione eseguiti su un villino in cui l’istante vive con la famiglia, di proprietà per metà dello stesso istante e per metà della nipote non facente parte del nucleo familiare, possono fruire del Superbonus

Ciò che conta, per beneficiare del Superbonus 110%, oltre ovviamente a rispettare tutte le 'regole' sui requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa, è che l'edificio costituisca una singola unità iscritta al catasto, essendo irrilevante il fatto che uno dei due proprietari non fa parte del nucleo familiare che vi risiede.

Detta diversamente: il Superbonus 110% si prende anche per una casa in comproprietà dove uno dei due comproprietari vive e l'altro no.

E' il chiarimento contenuto nella risposta 656 del 5 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alla domanda di un contribuente che, assieme alla nipote comproprietaria dell'edificio, vuole realizzare degli interventi ammissibili al Superbonus pagando le spese in proporzione alla quota di proprietà, nella misura cioè del 50% ciascuno.

Superbonus 110% anche per la casa in comproprietà se uno ci vive e uno no

Edifici unifamiliari: conta il Catasto, non la residenza

Le Entrate partono da lontano e poi si addentrano nello specifico, sottolineando che per l’applicazione del maxi-sconto sugli interventi relativi a “edifici unifamiliari” è stato precisato che “per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare” (articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Mise di concerto con il Mef del ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare e del ministro delle Infrastrutture e Trasporti).

In pratica, conta che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto urbano fabbricati e non il fatto che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

A beneficiare della detrazione del 110% sono infatti le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa che sono proprietari nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, questi hanno diritto comunque alla detrazione per le spese sostenute a prescindere dalla quota di proprietà.


LA RISPOSTA 656/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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