Antincendio
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Progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio: ecco la circolare dei VV.FF. coi chiarimenti

Primi chiarimenti operativi sul decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2021 che abroga il decreto del 10 marzo 1998

Il decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. Entrerà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022,.

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato la prima circolare operativa con dentro importanti chiarimenti.


Arrivano i primi chiarimenti ufficiali dei Vigili del Fuoco sul decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n.259 del 29 ottobre - che stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro), i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonchè le misure precauzionali di esercizio (basso rischio).

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Nello specifico:

  • per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (Decreto Minicodice), così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato;
  • per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;
  • per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

La circolare prot. n. 16700 del 8 novembre fornisce quindi i primi chiarimenti sul Decreto Minicodice, che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del T.U. Sicurezza, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV e che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

Il documento si divide in due parti.

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

La circolare evidenzia che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, in assoluto rispetto della normativa sulla prevenzione incendi.

Il comma 3 dell'art.3 superò però, per i luoghi di lavoro, l'art.2 comma 1 del prececente DM 3 agosto 2015, estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche e, nello specifico, a tutti i luoghi che comprendono attività soggette ai controlli.

 

 

Progettazione ed esercizio sicurezza antincendio luoghi di lavoro: decreto pubblicato e in vigore tra un anno

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

La circolare, in primis, ricorda che si considerano "a basso rischio" i luoghi ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV) e con questi requisiti:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva inferiore o uguale a 1000 mq;
  • piani situati a quota compresa tra -5 e 24 metri;
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Questi gli elementi minimi che deve comprendere il documento di progettazione antincendio:

  • individuazione dei pericoli;
  • descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali si inseriscono i pericoli;
  • determinazione della quantità e della tipologia degli occupanti esposti al rischio fuoco;
  • individuazione dei beni esposti al rischio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti.

Le misure da adottare nei luoghi a basso rischio, specificano i VV.FF., sono inferiori a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma adeguate al predefinito rischio basso:

  • compartimentazione;
  • esodo;
  • GSA (gestione sicurezza antincendio): su questa vengono fornite ulteriori indicazioni specifiche;
  • controllo incendio;
  • rilevazione allarme;
  • controllo dei fumi e calore;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza degli impianti.

LA CIRCOLARE DEI VV.FF. E IL DECRETO DEL 3 SETTEMBRE 2021 SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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