Antincendio | Sicurezza Lavoro
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Il nuovo decreto sul Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro

Approfondimento sul decreto relativo “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio"

In questo articolo si approfondiscono i contenuti del Decreto sui “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.


I criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

L’applicazione dei criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza è prevista anche per le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Il datore di lavoro è tenuto a adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività secondo il Decreto “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Quando è obbligatorio il piano di emergenza

Il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza nei casi sottoelencati:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

 

Il nuovo decreto sul Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio

 

Informazione e formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati “ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO”, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 5 del presente decreto.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la FORMAZIONE DEGLI ADDETTI al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Gli addetti al servizio antincendio dell’elenco riportato di seguito devono conseguire l'ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

  • a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • b) fabbriche e depositi di esplosivi;
  • c) centrali termoelettriche;
  • d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • e) impianti e laboratori nucleari;
  • f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  • g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  • h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • m) uffici con oltre 500 persone presenti;
  • n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  • o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
  • p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, i sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo specifico riportato di seguito.

 

I Requisiti dei docenti

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ed essere in possesso di ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:

  • a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  • c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  • c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139;
  • d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata
  • b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, secondo le modalità definite all’allegato V;
  • c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

Informazione e formazione antincendio

L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti ARGOMENTI:

  • a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
  • b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
  • c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
    • osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
    • accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
  • d) l’ubicazione delle vie d'esodo;
  • e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
    • le azioni da attuare in caso di incendio;
    • l’azionamento dell’allarme;
    • le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
    • la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
  • f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
  • g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'informazione e la formazione devono essere basate sulla VALUTAZIONE DEI RISCHI, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.

Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.

La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

 

Preparazione all’emergenza

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad ESERCITAZIONI ANTINCENDIO con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

  • la percorrenza delle vie d'esodo;
  • l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
  • l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
  • l’identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).

Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.

I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.

Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:

  • adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
  • modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte.

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

 

Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

In tutti i luoghi di lavoro dove il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza, allora tale documento deve contenere:

  • a)le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • b)le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • c)le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • d)le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

 

Contenuti del piano di emergenza

I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:

  • a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • b) il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
  • c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  • f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

  • a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  • b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  • c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  • e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
  • f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  • g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.

In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

 

Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.

Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione, anelli d’induzione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

 

Misure semplificate per la gestione dell’emergenza

Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria definite al paragrafo precedente e da indicazioni schematiche.

...CONTINUA.

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Si ringrazia SGSA Antincendio per la gentile collaborazione

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