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La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Le caratteristiche principali della SCIA: inquadramento normativo e natura giuridica; ambito di applicazione; le ipotesi della c.d. Super SCIA alternativa al permesso di costruire e la procedura di presentazione; la SCIA nel caso di zone omogenee A) o equipollenti.

1. Inquadramento normativo e natura giuridica

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è un titolo abilitativo fondato sull’autodichiarazione del privato che consente, dopo il deposito presso l’amministrazione comunale, l’inizio dei lavori immediato.

La SCIA è stata introdotta in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ed è contenuta nell’art. 19, comma 1 della L. 241/1990, norma che stabilisce coma la SCIA debba essere corredata da una serie di attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

La stessa Pubblica Amministrazione è tenuta, ai sensi del comma 3 e del comma 6 bis dell’art. 19 L. 241/1990, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della SCIA ad effettuare le dovute verifiche e in conseguenza ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Emerge, pertanto, come la SCIA appartenga, al contrario della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), al regime giuridico dei titoli edilizi abilitativi, afferenti al profilo del diritto pubblicistico.

Tant’è che l’Amministrazione svolge sulle opere edilizie sottoposte a SCIA tutti i poteri ordinari repressivi e sanzionatori dell’abuso edilizio, nonché di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

 

2. Ambito di applicazione in materia di edilizia

In materia di edilizia la SCIA è disciplinata dall’art.22 del TUE, D.P.R. 380/2001 così come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Decreto SCIA 2).

La norma appena richiamata, nel suo primo comma, stabilisce come la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sia utilizzabile “in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente” per la seguente tipologia di interventi:

  1. Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo che riguardano le parti strutturali dell’edificio, c.d. “pesanti”;
  2. Interventi di ristrutturazione edilizia, c.d. “leggera” poiché non compresi nelle fattispecie indicate dall’art. 10, comma 1, lettera c) del TUE, rubricato: “interventi subordinati a permesso di costruire”.

Il secondo comma dell’art. 22 TUE estende inoltre l’applicabilità della SCIA alle varianti in corso d’opera ai permessi di costruire, purché rispettino tutte le condizioni sotto sintetizzate:

  • non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
  • non modifichino la destinazione d’uso;
  • non modifichino la categoria edilizia;
  • non alterino la sagoma dell’edificio;
  • non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Si precisa come tali segnalazioni certificate di inizio attività, ai fini dell’attività di vigilanza svolta dall’Amministrazione comunale, sono a tutti gli effetti parte integrante del permesso di costruire principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Il comma 2 bis, stabilisce ancora che: “Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”.

L’ambito di intervento della Scia ora esposto, in ogni caso, può essere ampliato o ridotto dalle Regioni a statuto ordinario con apposita legge (v. comma 4 dell’art. 22 TUE).

Il comma 6 precisa che, nel caso in cui l’intervento debba svolgersi su immobili soggetti a vincolo, occorrerà munirsi della preventiva autorizzazione necessaria.

 

3. La c.d. “SUPER SCIA” alternativa al permesso di costruire, anche nota come SCIA ONEROSA

L’art. 23 del TUE, D.P.R. 380/2001, conferisce la possibilità di applicare in alternativa al permesso di costruire la c.d. “Super Scia” in alcune ipotesi di seguito individuate:

  • Interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10,comma 1, lettera c) del T.U.E. e cioè interventi che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, come nei casi in cui si modifica la volumetria complessiva degli edifici ovvero si modifica, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, la destinazione d’uso o la sagoma delle aree sottoposte a  tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • Interventi di nuova costruzione o ricostruzione urbanistica, disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni piano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • Interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche;

Da quanto emerge dal primo comma dell’art.23 sembrerebbe che il Legislatore abbia previsto la possibilità di procedere con SCIA nei casi in cui il piano generatore attuativo sia di dettaglio, in quanto in tali ipotesi non residuano margini di discrezionalità in sede di attuazione del titolo edilizio.

 

4. La procedura per presentare la c.d. “SUPER SCIA”

La procedura volta alla presentazione della c.d. SUPER SCIA prevede che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la SCIA, presenti, almeno 30 giorni prima l’inizio effettivo dei lavori, la segnalazione, allo Sportello Unico “accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”.

Il comma 2 introduce una novità rispetto al permesso di costruire poiché prevede che la SCIA debba contenere l’indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori.

Inoltre, viene definito dal medesimo comma 2, il termine massimo di efficacia pari a 3 anni della segnalazione e l’obbligo dell’interessato a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori.

Il comma 5 stabilisce che la prova della sussistenza della SCIA è fornita dalla copia della domanda da cui risulta la data di ricevimento della segnalazione (dal momento che i lavori non hanno inizio prima dei 30 giorni) e dall’elenco degli allegati a corredo del progetto, dall’attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenzo eventualmente necessari.

L’amministrazione nel caso in cui riscontri l’assenza di una o più condizioni stabilite può rigettare la SCIA, sempre nel termine dei 30 giorni antecedenti all’inizio effettivo dei lavori. In questo caso, la competenza è radicata nel dirigente o nel responsabile del competente ufficio comunale.

Rimane però salva la facoltà di ripresentare una nuova SCIA munita delle modifiche e integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

In conclusione, il comma 7 quale disposizione di chiusura, stabilisce che una volta ultimato l’intervento, il tecnico è tenuto a rilasciare un certificato di collaudo finale da presentare allo Sportello Unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto.

Contestualmente occorrerebbe anche presentare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale.

 

5. Quando la SCIA ha efficacia differita

Come regola generale gli interventi sottoposti a SCIA (eccetto quelli di “Super SCIA”) possono essere iniziati il giorno stesso in cui avviene la presentazione della Segnalazione tranne però il caso in cui l’intervento è da effettuarsi nelle aree interne alle zone omogenee A) (centri storici) ed in quelle equipollenti individuate con leggi regionali.  Invero, nel caso di immobili ubicati all’interno di centri storici o equipollenti, gli interventi cui è applicabile la SCIA non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione (v. comma 4 art. 23 bis del TUE)

A norma, inoltre, dell’art. 23 bis del TUE, all’interno delle zone omogenee A) (centri storici) e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i Comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Se il Comune ad oggi non ha adottato alcuna deliberazione consiliare di specifica individuazione delle aree nelle quali non è applicabile la SCIA, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma si applica sempre il titolo del permesso di costruire.


Approfondimenti su normativa e prassi con C2

In collaborazione con C2R Energy Consulting abbiamo avviato un approfondimento della normativa e le prassi in ambito urbanistico e edilizio. Sui temi trattati da questo articolo abbiamo pubblicato anche:

  • La segnalazione certificata di agibilità (SCAgi) - LINK

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