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Tar Abruzzo in tackle: non può esistere sanatoria urbanistica senza doppia conformità sismica

La tettoia e il muro di recinzione non conformi alle norme di sicurezza sismica non possono essere sanate, perché l'osservanza della doppia conformità sismica è richiesta dall'art. 36 del TU Edilizia al momento della realizzazione oltre che alla data della presentazione della sanatoria dell’abuso

Abusi edilizi, richieste di sanatoria, doppia conformità e anche autorizzazione sismica in sanatoria celata: ormai sono al centro di una vasta percentuale delle sentenze sia a livello amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) che penale (Giudice ordinario, Corte d'Appello e Cassazione).

Nella pronuncia n.42/2022 del 3 febbraio del Tar Abruzzo, però, osserviamo alcuni 'totem' davvero importanti, per i quali ringraziamo della segnalazione l'Ing. Mauro Federici, assiduo lettore di Ingenio che, sul tema, fornisce anche alcuni 'consigli' agli addetti ai lavori (cioè ai professionisti tecnici 'asseveratori').

Andiamo però con ordine, prima di tutto ricostruendo la vicenda.

Tar Abruzzo in tackle: non può esistere sanatoria urbanistica senza doppia conformità sismica

Tettoia e muro di recinzione: doppia conformità urbanistica o sismica?

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato ad uso abitativo, presentavano ricorso contro il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal comune ai titolari di opere edilizie in terreno confinante - una tettoia e muro di recinizione -, realizzati nel 2013 senza permesso di costruire e quindi abusivamente e per i quali, nel 2017, era stata presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del dpr 380/2001.

Secondo i ricorrenti - tra l'altro - sia la tettoia, sia il muro di recinzione sarebbero inoltre non conformi alle norme di sicurezza sismica la cui osservanza – non asseverata nel caso di specie - è richiesta ex art. 36 del dpr 380/2001 al momento della realizzazione oltre che alla data della presentazione della sanatoria dell’abuso.

 

Il materiale non conta

Il Tar Abruzzo parte dal presupposto che, quanto alla tettoia, è parimenti irrilevante il fatto che sia stata realizzata in metallo o in legno, in quanto oggetto di lite è una sola tettoia che insiste sul terreno dei controinteressati perché realizzata senza titolo edilizio e il punto decisivo è se fosse possibile regolarizzarla in via postuma.

 

Il regime vincolistico

Più specificamente, sulla base delle allegazioni delle parti, occorre stabilire se la tettoia è stata realizzata prima dell’introduzione del regime vincolistico varato dall’art. 31 della legge 1150/1942, che ha subordinato gli interventi di trasformazione dei centri abitati e dei territorio sottoposti al piano regolatore comunale al rilascio della “licenza” edilizia e, in caso di risposta negativa, occorre verificare se ne è derivato un aumento della superficie e della volumetria utile del fabbricato al quale è annessa, perché, in tal caso, la sanatoria è esclusa dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004 per le opere ricadenti (come in specie) in area soggetta a tutela paesaggistica.

In tal senso - evidenzia il Tar - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non sono certamente sufficienti a comprovare la preesistenza dei manufatti al 1942, come dedotto dai ricorrenti (fra le tante cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20/04/2020, n. 2524).

Venendo infatti in rilevo l’interesse pubblico al governo del territorio, le opere realizzate senza titolo si considerano abusive se non risulta provato, documentalmente o per i materiali e le tecniche di realizzazione, che furono eseguite in regime di edilizia libera.

Ciononostante occorre considerare che la tettoia è stata ritenuta compatibile con le disposizioni di tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 con parere obbligatorio e vincolante della Sovrintendenza. L’art. 167 citato consente eccezionalmente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a tutela paesaggistica senza il previo rilascio dell’autorizzazione ex art. 146 alle condizioni ivi stabilite.

L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata dal Comune, che si è obbligatoriamente conformata al parere della Sovrintendenza, non viene censurata né per vizi di illegittimità derivata – anzi il parere del Sovrintendenza non è affatto impugnato - né per vizi propri.

Ne consegue il rigetto del gravame avverso detta autorizzazione che produrrà i suoi effetti nell’eventuale successivo riesame dell’istanza di accertamento di conformità.

 

La doppia conformità sismica (che non c'è)

Ma la parte più interessante della sentenza è 'nella coda', che accoglie il ricorso contro il permesso di costruire in sanatoria.

Il Tar osserva che, escluso il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e dovendo pertanto presumersi che la tettoia e la recinzione siano opere abusive - perché non è provato che siano state realizzate in regime di edilizia libera e sono prive di titolo edilizio - il Comune avrebbe dovuto accertarne la consistenza e la conformità alle norme edilizie e urbanistiche e di sicurezza sismica (Corte Cost. 101/2013 e 2/2021), sia all’epoca della presentazione dell’istanza, sia all’epoca in cui la tettoia e il muro erano certamente esistenti, rispettivamente nel 1997, quando la tettoia fu ristrutturata, e nel 2009, quando il muro fu consolidato in cemento armato, come asserito dai resistenti (cfr. memoria di costituzione e relazione tecnica allegata all’istanza di accertamento di conformità).

Serviva, quindi, una doppia conformità sismica che qui non è stata accertata, a differenza della doppia conformità 'classica'.

 

I due tempi della sanatoria

Come ben sappiamo, la sanatoria edilizia attiene a abusi di lieve entità che l'agente assevera unitamente al suo tecnico di fiducia, come conformità sussistente, nei due tempi indicati dal legislatore

  1. il primo al momento della realizzazione dell’abuso;
  2. il secondo al momento del deposito in Comune.

Se esistono questi due requisiti, il Comune potrebbe rilasciare la sanatoria edilizia di sua competenza.

Potrebbe, appunto, perché come visto sopra, la Consulta in due occasioni distinte ha affermato il principio della “doppia conformità sismica”, senza la quale la sanatoria edilizia decade.

Insomma: senza doppia conformità sismica, non sussiste alcuna sanatoria edilizia, che poi più o meno è quanto abbiamo visto di recente analizzando un'altra sentenza del Tar Napoli.

 

Cosa avrebbe dovuto fare il comune?

Seguendo le coordinate di sopra, il comune - per rilasciare il permesso di costruire in sanatoria ex art.36 TUE - avrebbe dovuto verificare la sussistenza e la coesistenza anche della legalità sismica doppia temporale sotto il profilo delle norme tecniche sismiche nei due momenti canonici.

 

Il comportamento dei tecnici e dell'Ufficio comunale

L'Ing. Mauro Federici, sul tema, osserva che "si apre uno scenario che i tecnici giuranti la validità della sanatoria edilizia non possono dimenticare. Si tratta di analizzare se l’abuso edilizio sia conforme al decreto ministeriale attuativo della legge sismica al momento della realizzazione dell’illecito ed al decreto vigente momento della richiesta-asseverazione della sanatoria edilizia (oggi NTC 2018). Noto a tutti che tra i decreti sismici (dal 1975, al 1986 al 1996) tutti ante DM 14/01/2008 (e quindi oggi DM 17/01/2018) e appunto NTC 2008, esista un approccio totalmente innovato dal Legislatore, per cui opere abusive che si intende sanare in doppia conformità edilizia (comunale) mai potranno essere dichiarate conformi (diversamente si integra reato di falso ideologico da parte richiedente e tecnico giurante) secondo NTC 2018. In breve si ritiene che solo piccoli abusi edilizi potranno trovare riscontro positivo sia in doppia conformità edilizia (Comune) ed in quella sismica (Genio Civile), per cui prima di giurare una doppia conformità occorre una pre verifica scrupolosa sia del richiedente che peggio del tecnico giurante le due doppie conformità. Appare doveroso rammentare che anche gli uffici tecnici comunali siano onerati della responsabilità del doppio scrutinio, in quanto se l’ufficio comunale dovesse rilasciare un titolo sanante illegittimo, si potrebbe profilare in capo al dirigente una ipotesi di reato di abuso d’ufficio. Indubitabile che una richiesta di sanatoria edilizia vada dal Comune inoltrata al competente genio civile che unico si può esprimere in merito alla doppia conformità sismica e quindi appare ineludibile che il tecnico (solo laureato abilitato) della sanatoria edilizia alleghi ai documenti anche le verifiche strutturali nei due tempi".

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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