Antincendio
Data Pubblicazione:

Rinnovo periodico di conformità antincendio: ha ancora senso la dichiarazione “nulla è mutato”?

La prevenzione incendi è molto cambiata negli ultimi due decenni sia sotto il profilo procedurale sia sotto il profilo delle misure tecniche grazie anche all’attenzione posta alle norme di buona tecnica dell’UNI o di altri Enti di normazione europei e internazionali.

È rimasto però intatto il controllo periodico, nel passato svolto dai Vigili del Fuoco e oggi assegnato al titolare dell’attività assistito dal professionista antincendio sulla base di una valutazione che si regge sulla mancata modifica dei rischi nell’attività in cinque anni, che appare poco credibile in un periodo storico caratterizzato dall’accelerazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi.


Rinnovo periodico di conformità antincendio: la sua evoluzione

Hanno ancora senso le modalità con cui si effettua il rinnovo periodico di conformità antincendio previsto dall’art. 5 del DPR 151/2011?

La dichiarazione che nulla è mutato è un atto tecnico o solo gestionale? Può essere sufficiente l’introduzione dei manutentori antincendio qualificati  per avere la garanzia che gli impianti continuano a rispettare le previsioni progettuali?

Per cercare di dare una risposta a questi dubbi che riguardano uno dei procedimenti della sicurezza antincendio, nato negli anni ottanta, dovrò ripercorrere la sua lunga evoluzione che peraltro è anche significativa dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini.

Il primo trasferimento di potestà dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al cittadino, titolare di un’attività soggetta alle procedure di prevenzione incendi, ed al tecnico, avviene con la legge 07/12/1984 n. 818 che all’art. 4 stabilisce: “ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente  legge, i comandi  provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione del titolare dell’attività, presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio”.

La legislazione antincendio fino al 1982 era retta da due provvedimenti normativi: il DPR 547/55 (oggi si direbbe decreto legislativo) e la legge 966/65. Il primo prevedeva per tutta una serie di attività (con lavoratori dipendenti) individuate con il DPR 689/59, l’obbligo di presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco per la sua approvazione e a lavori ultimati chiederne il collaudo, sempre ai Vigili del Fuoco. Nulla veniva detto su cosa fare nel seguito della vita dell’attività.

La legge 966/65 introdusse una periodicità delle visite di controllo dei Vigili del Fuoco sempre su iniziativa del titolare delle attività indicate in un successivo decreto interministeriale 1973/65. La legge inoltre stabiliva che: “Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi che ha una validità temporale e che alla scadenza deve essere rinnovato”. Tale legge, ormai abrogata, era molto dettagliata sui pagamenti e le tariffe che il privato doveva allo Stato per i servizi resi ma nulla diceva sulle modalità del servizio da rendere.

Finalmente nel 1982 furono emanati due fondamentali provvedimenti: il D.M. 16/02/1982 contenente la ridefinizione dell’elenco delle attività per le quali attivare il procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi e del suo rinnovo ed il DPR 577 del 29/07/1982 che regolamenta i procedimenti di prevenzione incendi. L’art 14 del DPR 577/82 stabilisce infatti: il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco….., provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggette al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo. 

Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati: 

[…]

b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio.

I Comandi, accertata l’osservanza delle norme di prevenzione incendi, valutati i fattori di rischio, e verificata l’attuazione delle prescrizioni, rilasciano il “certificato di prevenzione incendi” che attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente.

Periodicamente ogni 3 o 6 anni doveva essere richiesta una visita di controllo ai Vigili del fuoco con lo scopo di verificare, per l’attività in esercizio, l’osservanza delle norme di prevenzione incendi.

L’incendio alla Fiera del mobile di Todi dell’aprile del 1982 e del cinema Statuto a Torino del febbraio 1983, con il loro enorme carico di vittime, portarono, dopo un approfondito esame della situazione della prevenzione incendi in Italia fatto dal parlamento, all’avvio di un profondo processo di cambiamento che ebbe inizio con l’emanazione della citata legge 07/12/1984 n. 818.

Infatti la legge oltre a semplificare la procedura del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi di cui si è detto, istituì la figura del professionista antincendio iscritto in un elenco del Ministero dell’Interno al quale sono demandate particolari attribuzioni.

Il DPR 37/98 rese poi obbligatorio il procedimento di rinnovo CPI esclusivamente attraverso la presentazione documentale della dichiarazione di “nulla è mutato” e della perizia giurata.

 

Rinnovo periodico di conformità antincendio: ha ancora senso la dichiarazione “nulla è mutato”?

 

Le modifiche dell'attuale DPR 151/2011 al CPI

Il DPR 151/2011 che attualmente disciplina i procedimenti di prevenzione incendi ha sostituito il rinnovo del certificato di prevenzione incendi con l’attestato periodico di conformità antincendio cambiandone quindi la natura giuridica ma non il procedimento: l’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio non è più, come nei precedenti regolamenti, il provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato del “autocontrollo” effettuato dal titolare dell’attività che deve essere ripetuto ogni cinque anni.

Infatti l’art. 5 del DPR 151/2011 prescrive che ogni 5 anni il titolare dell’attività è tenuto a richiedere al Comando VVF competente per territorio il “rinnovo periodico di conformità antincendio”.

Condizione indispensabile per poter procedere alla richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio è che non vi siano state modifiche sostanziali sia dal punto distributivo dei volumi sia dal punto di vista delle sostanze e materie utilizzate, sia dal punto di vista dei processi, sia dal punto di vista dei carichi di incendio, sia dal punto di vista delle sorgenti di innesco. Un utile orientamento in tal senso si ritrova nell’allegato IV al D.M. 07/08/2012 “modifiche non sostanziali”.

La procedura di rinnovo periodico

La procedura di rinnovo periodico deve essere avviata prima della scadenza del termine temporale, fissato per quasi tutte le attività in cinque anni, facendo particolare attenzione al contenuto dell’art.20 del Dlgs 139/2006 che cosi sanziona gli inosservanti: “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2”.  

L’avvio della procedura è composta da due parti e deve essere fatta su iniziativa del titolare dell’attività che potrebbe non coincidere con la persona che ha firmato la SCIA purché si dimostri di avere titolo e conoscenza delle valutazioni e delle misure antincendio intraprese all’atto della presentazione della SCIA.

La prima parte è costituita dalla dichiarazione di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con la SCIA. È una dichiarazione fondamentale in quanto l’assenza di variazioni significa aver rivalutato la propria attività e controllato l’assenza di variazioni dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza antincendio; il normatore nulla dice su come deve essere fatta tale rivalutazione che sottintende a parere dello scrivente, un approfondito processo di analisi tecnica e organizzativa. Appare opportuno rimarcare la delicatezza di tale dichiarazione in quanto il legislatore con il comma 2 del citato art. 20 del Dlgs 139/2006 stabilisce: “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime” .

La seconda parte, non meno importante, riguarda l’asseverazione con cui il professionista antincendio afferma in modo solenne che sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva antincendio (impianti di spegnimento manuali e automatici, impianti di rivelazione e allarme antincendio, impianti di controllo fumo e calore) e dei prodotti/sistemi per la protezione passiva, di cui alla SCIA a suo tempo presentata.

Quindi l’insieme della dichiarazione di assenza di variazioni “nulla è mutato” (e quindi il mantenimento dei dati progettuali a suo tempo verificati) fatta da titolare dell’attività e le prove e misure fatte dal professionista sulle prestazioni degli impianti rispondenti ai dati prestazionali verificati in sede progettuale dovrebbero assicurare il persistere delle condizioni di sicurezza di progetto.

 

Le profonde trasformazioni della Prevenzione Incendi degli ultimi anni

La prevenzione incendi nel corso di questi ultimi due decenni ha subito profonde trasformazioni sia dal punto di vista procedurale con l’introduzione del DPR 151/2011 sia sotto il profilo tecnico grazie all’emanazione del Codice di prevenzione incendi ed al prepotente ingresso delle norme UNI tese ad assicurare il rispetto della regola dell’arte sancita dalla legge 46/90, dal Dlgs 81/2008 e dal D.M. 37/2008 sugli impianti.

Si è fatta strada anche una nuova metodologia di valutazione degli effetti dell’incendio grazie all’ingegneria della sicurezza che attraverso la modellazione dei fenomeni e la simulazione della loro evoluzione consente una più mirata adozione delle misure di sicurezza. Inoltre già con il D.M. 09/05/2007 ma soprattutto con il Codice di Prevenzione Incendi è stata assegnata una maggiore centralità alla gestione della sicurezza sia in esercizio sia in emergenza giungendo con il D.M. 01/09/2021 alla qualificazione degli operatori della manutenzione antincendio.

Nonostante questi enormi cambiamenti si continua a mantenere intatto un istituto, quello del rinnovo periodico di conformità antincendio, basato sulla sola dichiarazione “di nulla è mutato”, e sulla verifica dell’efficienza degli impianti di protezione attiva.

Una modalità che senz’altro risente del momento della sua formulazione (1984) e che era tesa principalmente a sgravare il CNVF da compiti di controllo sulle attività in esercizio e di “attivare una più diretta partecipazione degli operatori alla sicurezza antincendio, sia responsabilizzandoli sui problemi di gestione della loro attività, sia coinvolgendoli nella fase di elaborazione delle normative tecniche”.

Un esempio del tutto diverso è quello seguito nell’ambito della sicurezza sul lavoro ove la valutazione dei rischi deve essere continua e formalizzata almeno una volta l’anno con la presenza del RSPP, del medico competente, del RLS e del Datore di lavoro. 

Non è, pertanto, peregrino pensare che sia giunto il momento di effettuare una profonda rivisitazione dell’istituto del rinnovo periodico di conformità antincendio mediante forme più consone ai tempi che viviamo, magari, mediante una forma di audit fatta da professionisti antincendio che possano fornire una periodica rivalutazione dei rischi e dei sistemi di sicurezza antincendio ad essa associati soprattutto per le attività complesse per le quali appare del tutto improbabile una dichiarazione di nulla è mutato. 


Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la gentile collaborazione

Antincendio

Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

Scopri di più