In una recente sentenza, il Tar Roma riepiloga con precisione le 'regole' in materia di autorizzazione sismica, con distinguo a seconda che gli interventi edilizi siano realizzati in località “a bassa sismicità” o in “località sismiche”.
L'autorizzazione sismica è sempre necessaria quando si realizzano inteventi edilizi in zone sismiche? La risposta generale è "sì", ma poi ci imbattiamo in alcune sentenze che operano un distinguo a seconda che la zona dove sono effettuati i lavori sia definita "a bassa sismicità" o "sismica".
Ne è esempio la pronuncia n.4633/2022 del Tar Roma, relativa ad un ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione di un comune per un fabbricato residenziale asseritamente realizzato "in totale difformità al Permesso di Costruire e successive varianti e senza osservare le disposizioni previste dalla disciplina sulle costruzioni in cemento armato ed in zona sismica, avendo presentato la relativa documentazione solo successivamente alla ultimazione delle opere".
Nel caso specifico, dopo la presentazione - nel 2019 -, da parte del direttore dei lavori, di un’istanza ex art. 96, comma 2 dpr 380/01 per sanare “ogni eventuale irregolarità sismica”, il Genio civile con nota del 23.1.2020 chiedeva al Comune di accertare la commissione di possibili infrazioni, comunicando altresì come il “controllo di merito sulla conformità alle norme sismiche” spettasse alla “commissione sismica” (competente anche per l’“approvazione in linea tecnica alle controdeduzioni”).
Rilevando, quindi, come tali opere fossero state eseguite “in difformità alle denunce dei lavori al genio civile e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche d.P.R. 380/2001 art. 93 e legge n. 64/1974 e legge 1086/1971 sopra riportate, e pertanto in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica”, comunicava alle ricorrenti l’avvio del procedimento di repressione di abusi edilizi (per l’esecuzione e la proprietà di opere edilizie difformi dalla normativa antisismica.
A fine 2020, infine, il Genio civile dava atto del sopravvenuto rilascio da parte della commissione sismica di “parere positivo in linea tecnica”, con conseguente approvazione della menzionata istanza di regolarizzazione, da qui arrivava il ricorso al Tar.
I ricorsi - cerca di fare il punto il Tar - attengono all’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto alle parti ricorrenti (secondo i rispettivi titoli di responsabilità) la demolizione di “tutte le opere abusivamente realizzate relative alle costruzione di un fabbricato residenziale ... in totale difformità al Permesso di Costruire e successive varianti e senza osservare le disposizioni previste dalla disciplina sulle costruzioni in cemento armato ed in zona sismica, avendo presentato la relativa documentazione solo successivamente alla ultimazione delle opere, in violazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche, art. 96 e art. 103 del d.P.R. 380/2001 ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica del 06.06.2001, n. 380”.
L’amministrazione ha cioè contestato la “mancata denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche” (ai sensi dell’art. 93 d.P.R. cit.), carenze comportanti la “natura abusiva del manufatto” e il conseguente travolgimento anche di “tutti gli atti relativi all’agibilità successivamente presentati […], facendo ricorrere i presupposti per l’applicazione dell’articolo 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380”.
Prima di tutto ci si occupa della competenza.
Va cioè esaminato il motivo prospettante il vizio di incompetenza del Comune, che, se fondato, inibirebbe la valutazione delle restanti censure sostanziali.
Le ricorrenti sostengono in proposito che le competenze “sospensive” spetterebbero alla Regione Lazio (Direzione regionale del Genio civile) e quelle “demolitorie” esclusivamente al giudice penale, come sancito dagli artt. 95 ss. d.P.R. 380/2001 (e dalla normativa regionale attuativa), mentre il Comune avrebbe meri obblighi di denuncia.
Effettivamente, è così.
Il Tar infatti richiama il Capo IV del dpr 380/01 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”), più nel dettaglio le sezioni II e III che riguardano rispettivamente la “vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche” e la “repressione” delle inerenti violazioni.
La disciplina opera un preliminare distinguo a seconda che gli interventi edilizi siano realizzati in località “a bassa sismicità”, per i quali è sufficiente la mera “denuncia dei lavori e presentazione dei progetti”, o in “località sismiche”, in cui è invece richiesta la “preventiva autorizzazione” per l’inizio dei lavori (questa sarebbe l'autorizzazione sismica ex artt. 93 e 94 d.P.R. cit., sostanzialmente riproduttivi degli artt. 17 e 18 l. n. 64/1974 cit.), comminando sanzioni penali per la violazione della normativa antisismica (art. 95).
Ai sensi delle previsioni d’interesse:
Nella Regione Lazio la disciplina dei controlli è pienamente in linea, quanto all’assetto delle competenze, con la normativa statale.
Ne deriva che il riparto delle competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche sia quello indicato dalle ricorrenti, spettando alla regione il potere di sospendere i lavori e all’autorità giudiziaria quello di disporre la demolizione delle opere; mentre al comune “competono funzioni di vigilanza e di comunicazione” e “non anche poteri repressivi o sanzionatori” (così Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5399; v. anche T.a.r. Campania – Salerno 17 marzo 2021, n. 706, e T.a.r. Lazio, sez. II-bis, 28 novembre 2018, n. 11553).
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