Data Pubblicazione:

Riqualificazione energetica degli edifici: aggiornamenti normativi e incentivi

Riqualificazione energetica degli edifici: aggiornamenti normativi e incentivi

Le Direttive Europee 2010/31/UE e 2012/27/UE e i relativi recepimenti italiani
Le Direttive Europee 2010/31/UE e 2012/27/UE sono attualmente i riferimenti normativi principali relativi alle strategie ed alle modalità di esecuzione per la riqualificazione energetica degli edifici.

Legge 3 agosto 2013 n. 90 in recepimento della Direttiva Europea 2010/31/UE
La Direttiva 2010/31/UE è stata recepita con la legge del 3 agosto 2013 n. 90 e ha come macro obiettivi quelli di rafforzare le disposizioni della Direttiva EPBD e promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

La legge 3 agosto 2013 n. 90 contiene, di particolare interesse, 13 articoli di modifica del DLgs 192 modificato con il Decreto Legge n.63 del 4 giugno 2013, gli articoli 14-15-16 che riguardano le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e l’art.17 riguarda modifiche al Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti).

I punti di interesse principali, ripresi anche dalla Direttiva 2012/27/UE, riguardano alcune definizioni contenute nell’art.3 che innovano i concetti di rapporto risparmio energetico/spesa e di riqualificazione energetica.
“livello ottimale in funzione dei costi”, cioè il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento, il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi e il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.
“riqualificazione energetica di un edificio” esistente quando i lavori vengono in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate.
"ristrutturazione importante di un edificio" esistente quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo), nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

E’ diventato di fatto fondamentale che gli interventi di riqualificazione energetica siano efficaci permettendo di ottenere risparmi elevati, ma che allo stesso tempo la spesa per ottenere tali risultati non sia troppo elevata e quindi scoraggiante.
Al fine di ottenere un livello ottimale in funzione dei costi viene incentivata una riqualificazione consistente dell’immobile, differenziata rispetto ai singoli interventi.

Inoltre vengono individuati nell’art.4 legge 3 agosto 2013 n. 90 sia la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (con riferimento all’allegato 1 della Direttiva 2010/31/UE) nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto oltre che di nuova costruzione, anche appunto di ristrutturazioni importanti e riqualificazione energetica.
I requisiti minimi vengono definiti sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa definita nell’art. 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: devono rispettare le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici, in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, sono determinati con l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche e infine per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

CONTINUA LA LETTURA ...SCARICA IL PDF

Paola Zampiero

Ingegnere, esperta e ricercatrice in sostenibilità energetica degli edifici

Scheda