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Autorizzazione paesaggistica: il rapporto tra la competenza dell’ente locale e quella della Soprintedenza

"L’atto di mera conferma ricorre nei casi in cui l’Amministrazione si sia limitata, sul piano strettamente ricognitivo, al riscontro di avere provveduto in ordine a un determinato affare o oggetto. Quando invece…sia stato rinnovato l’esame dei presupposti del provvedere, si versa a fronte di un nuovo esercizio del potere, cui segue l’adozione di un atto che, anche se emesso a conferma del provvedimento oggetto di riesame, ha natura provvedimentale e non si identifica con l’atto confermato." (Cons. Stato, Sez. III, 23 febbraio 2015, n. 908).

? questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza del 4.6.2015 ha riconosciuto la natura di atto di conferma all'atto del Comune con cui è stata affermata la validità ed efficacia della autorizzazione paesaggistica in quanto non meramente confermativo dell’autorizzazione paesaggistica. Nel caso di specie, precisa il Collegio, la natura di atto di conferma del provvedimento de quo si chiarisce in relazione al rapporto tra la competenza dell’ente locale sub delegato (il Comune) e quella della Soprintendenza, quale definito dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio; in seguito Codice), ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Alla luce di questa normativa, che attribuisce in particolare al previo parere della Soprintendenza natura vincolante (art. 146, comma 5), questo Consiglio ha precisato che "…con l’entrata in vigore, a regime (dal 1° gennaio 2010), dell’art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42), la Soprintendenza si è ritrovata ad esercitare, non più un sindacato di mera legittimità (come previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42/04 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo (su cui Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9), ma una valutazione di "merito amministrativo", espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (art. 146 d.lgs. 42/04).

Non par dubbio che tale mutato quadro normativo abbia giustificato sul piano normativo una diversa e più penetrante valutazione, da parte della Soprintendenza, della compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica." (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 1129).

La funzione esercitata dalla Soprintendenza è perciò consultiva ma non di meno il relativo parere assume valenza, in sostanza, di tipo codecisionale rispetto alla determinazione di autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune, come riconosciuto da questo nel caso di specie quando, con la nota PG/2012/190581 del 5 marzo 2012, seguita all’annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole del 1° febbraio 2011, ha affermato che "conseguentemente va annullata l’autorizzazione n. 25 del 15 febbraio 2011, salvo diverso avviso di codesta Soprintendenza".

Da tanto consegue che, se la Soprintendenza rinnova l’esame dei presupposti del proprio previo parere favorevole, il successivo atto di conferma dell’autorizzazione paesaggistica resa sulla base di quel parere non può dirsi meramente confermativo scaturendo da una rinnovata valutazione determinante ai fini della decisione.

QUI il provvedimento

Fonte: gazzetta amministrativa