Data Pubblicazione:

Competenze: all’ingegnere junior solo progetti di completamento e adeguamento

Secondo la Sentenza del TAR della Campania, Sez. di Salerno, n. 797, dello scorso 14 aprile 2015, all'ingegnere iunior non può essere affidata la progettazione di complesse opere pubbliche ma solo progetti che prevedono l'utilizzo di metodologie standardizzate.

A darne comunicazione il CNI che, attraverso la circolare 554, ha inviato a tutti i suoi iscritti la Sentenza del TAR della Campania, Sez. di Salerno, 14 aprile 2015 n. 797 recante "Ingegneri juniores - Competenze professionali - Sentenza TAR Campania 14 aprile 2015 n.797 - Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione - Attività di concorso alle attività di progettazione di opere edilizie - Legittimità dell'affidamento - Considerazioni".
Un pronunciamento di sicuro interesse visto il ridotto numero di sentenze sull’argomento.
 
Il caso
Il giudice amministrativo – attraverso una sentenza in forma semplificata - ha respinto il ricorso avanzato da una società di costruzioni contro l’avvenuto affidamento ad una società concorrente, da parte del Comune di Lapio (SA), dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
Il ricorrente secondo classificato, aveva lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione “per violazione dell’art. 46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti da un ingegnere junior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i progetti richiesti dal bando di gara.”
 
Le motivazioni della sentenza
Di diverso avviso è stato l’orientamento del TAR Campania che ha respinto il ricorso “palesemente infondato nel merito”, e questo sulla base delle caratteristiche del bando di gara e delle prestazioni concretamente richieste ai concorrenti.
 
Secondo il Collegio, dato che il bando di gara ha ad oggetto il “Completamento e adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione nel Comune di Lapo”, si tratta in realtà di individuare soluzioni tecniche migliorative della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
 
Le competenze degli ingegneri sezione B settore "ingegneria civile e ambientale
Nelle motivazioni della Sentenza, i giudici di primo grado hanno ricordato le attività professionali degli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri per il settore "ingegneria civile e ambientale" e cioè:
  • le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
  • la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
  • i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura.
Sulla base di tali indicazioni contenute nel DPR 328/2001, risulta chiaro che l’attività richiesta dal bando di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un progetto già a disposizione della stazione appaltante.
 
Il TAR poi si sofferma anche sulla ratio dell’art. 46 terzo comma lett. A)del DPR 328/2001: “La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso in questione, l’intervento collaborativo dell’ingegnere junior serve solo per fornire proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante.
 
Conclusioni
Vi è quindi una summa divisio in materia di competenze professionali nel settore civile e ambientale degli iscritti all’albo degli INGEGNERI :
·         quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la competenza spetta agli ingegneri civili e ambientali della sezione A dell’albo
·         quando invece si tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie standardizzate vi è anche la competenza (autonoma) degli ingegneri civili e ambientali appartenenti alla sezione B dell’albo.