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Cassazione: Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, non basta la Dia se si cambia volume e sagoma

A ribadire la necessità del permesso di costruire nel caso di demolizioni e ricostruzione con modifica del volume e sagoma l’ordinanza n. 32086/2016.

A ribadire la necessità del permesso di costruire nel caso di demolizioni e ricostruzione con modifica del volume e sagoma l’ordinanza n. 32086/2016 della Corte di Cassazione.
 
Il caso nasce da un ricorso in Cassazione da parte di una proprietaria nonché committente che aveva dato mandato alla realizzazione di opere edili di ristrutturazione senza del permesso di costruire ed in totale difformità dalla DIA, comportanti la demolizione e la ricostruzione di un manufatto con modifica di volumetria e sagoma rispetto a quelle del preesistente edificio.
 
Per il reato di cui all'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001, la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna della proprietaria alla pena di sette mesi di arresto e all’ammenda di 32.000 euro.
 
Con l'ordinanza n. 32086/2016, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della condannata rilevando che la Corte d'appello “ha chiaramente e logicamente illustrato le ragioni sia della affermazione di responsabilità della ricorrente (fondata sulla disposizione di lavori comportanti l'abbassamento del piano di calpestio del seminterrato, mediante sbancamento del terreno, con un aumento dell'altezza interna da metri 2,50 a metri 2,75, e la posa dei ferri di armatura per la realizzazione di un balcone, comportanti modifica della volumetria, della sagoma e del prospetto dell'edificio, dunque richiedenti il permesso di costruire), sia della sussistenza dell'elemento psicologico del reato (non escluso dal ripristino dello stato dei luoghi), sia del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in ragione della zona in cui insiste il manufatto (dichiarata di notevole interesse pubblico) e della tipologia delle opere”.
 
Motivazione – continua l’Ordinanza “del tutto corretta ed immune dai vizi denunciati, invero in modo generico, dalla ricorrente, in quanto, una volta accertata l'entità delle opere, comportanti la parziale demolizione del seminterrato preesistente, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma (art. 3, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001), diversamente dandosi luogo a "nuova costruzione", assentibile unicamente con permesso a costruire (nella specie mancante) e non anche con denuncia di inizio attività (Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, Cavallo, Rv. 246757).”

    

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