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Morte sul cantiere: committente salvo se c'è il coordinatore della sicurezza

Per la Cassazione, la totale estraneità alla realizzazione dell'opera e la presenza di un tecnico che rappresentava la committenza, destinatario degli obblighi di protezione previsti a carico delle figure dei coordinatori responsabili della sicurezza, comportano che nessun addebito può essere mosso alla società committente

La società committente non è responsabile di un infortunio sul lavoro, anche mortale, se si limita a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa e nel contempo provvede alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 40033/2016 depositata il 27 settembre, su un caso di decesso di un lavoratore, dipendente di un'impresa alla quale era stato subappaltato, da una società che lo aveva ricevuto in appalto dalla committente, un lavoro di intonacatura e verniciatura di una palazzina (il resto del lavoro di muratura era stato subappaltato a un'altra impresa).

Secondo i giudici supremi, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori. Egli continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza e controlli la prosecuzione dei lavori.

Pertanto, considerando la totale estraneità alla realizzazione dell'opera e data, comunque, la presenza di un tecnico in rappresentanza della committenza, destinatario degli obblighi di protezione previsti a carico delle figure dei coordinatori responsabili della sicurezza, nessun addebito può essere mosso alla società committente.

Diverso il discorso del subappaltatore (sub-committente), che è destinatario di obblighi specifici di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici: tra questi, anche la valutazione circa l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza (POS) adottato dalle stesse imprese. Mancando, nel caso di specie, un'approfondita valutazione del POS dell'impresa per cui lavorava il dipendente poi coinvolto nell'incidente mortale, scatta la responsabilità.

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