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Permesso di costruire ed esenzione dal contributo di costruzione in caso di calamità

Consiglio di Stato sull'esenzione del contributo di costruzione dagli interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristutturazione edilizia e ristrutturazione costruttiva: perché possa ricorrere l'ipotesi di esenzione occorre che gli interventi da realizzare costituiscano attuazione di norme o di provvedimenti amministrativi che espressamente li prevedono

Gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità sono esenti dal contributo di costruzione. E’ quanto ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 2567/2017 dello scorso 30 maggio richiamando l'art.17, comma 3 lett.d) del dpr 380/2001.

Il caso
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza del TAR concernente quantificazione contributo di costruzione a fronte del rilascio del permesso di costruire. In primo grado era stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Responsabile del Settore governo del territorio del suo comune, nella parte in cui con tale provvedimento, oltre a rilasciare il richiesto permesso di costruire, era stato richiesto il versamento del contributo di costruzione.

Entrando nel dettaglio, la società, proprietaria di un immobile a destinazione produttiva realizzato sulla base di una concessione edilizia, ha dovuto richiedere nuovo titolo edilizio, al fine di ricostruire una porzione del fabbricato, crollata a seguito di un incendio, al fine di ottemperare ad una ordinanza emessa dal comune, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza delle unità interessate dall’incendio.

L’appello è stato accolto dopo aver considerato infondati:??

  • sia il motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per non aver considerato applicabili, nel caso di specie, gli artt. 16, co. 1 e 17, co. 3, dpr 380/2001, recante quest’ultimo (lett. d) l’esenzione per la ricostruzione a seguito di “pubbliche calamità”;
  • ?sia il motivo con il quale si censura la sentenza per non aver ricondotto le opere alla manutenzione straordinaria, anziché alla ristrutturazione edilizia.


Le regole del gioco

Per Palazzo Spada le due ipotesi (interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità) sono distinte ma "ambedue sorrette dal presupposto della 'pubblica calamità'. Quest’ultima deve essere intesa come un evento imprevisto e dannoso che, per caratteristiche, estensione, potenzialità offensiva sia tale da colpire e/o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati".

La caratterizzazione principale della pubblica calamità, quindi, è la riferibilità dell'evento (danno e pericolo) a una comunità e la sua "non risolvibilità" con ordinari strumenti di intervento, sia sul piano concreto che su quello degli atti amministrativi.

In aggiunta, si ricorda che "gli artt. 2, co. 1, lett.c) e 5 l. 24 febbraio 1992 n. 225, prevedono il conferimento di poteri straordinari di ordinanza per il caso di “calamità naturali” (e, come tali, “pubbliche”), e l’art. 54 del dpr 267/2000 conferisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere (delegabile nei limiti previsti dal medesimo articolo) di emanare ordinanze contingibili ed urgenti “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; potere di ordinanza che va tenuto distinto da quello, di carattere “ordinario” e riferito al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, previsto dall’art. 50 del medesimo Testo Unico degli Enti locali”.

Poiché, quindi, si configuri l'ipotesi di esenzione di cui all'art.17 sopracitato, occorre che gli interventi da realizzare costituiscano attuazione di norme o di provvedimenti amministrativi che espressamente li prevedono (e non siano invece effetto di una scelta volontaria del soggetto, sia pure in conseguenza di provvedimenti emanati), e che siano stati adottati a seguito di eventi eccezionali, dannosi o pericolosi per la collettività, tali da richiedere l’esercizio di poteri straordinari.

Passando agli interventi di manutenzione straordinaria, l’art. 3, comma 1, lett. b) del dpr 380/2001, li qualifica come “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici": ai fini dell'esenzione dal contributo di costruzione, ciò che caratterizza gli interventi di manutenzione straordinaria è la preesistenza (e presenza in atto) di un edificio sul quale si interviene al fine di rinnovarlo o parzialmente sostituirlo, onde renderlo più idoneo all’uso cui lo stesso è finalizzato.

Se invece, si interviene tramite demolizione (anche parziale) di un edificio e sua ricostruzione, può ricorrere sia l’ipotesi di ristrutturazione edilizia (laddove si rispettino le condizioni di cui all’art. 3, co. 1, lett. d) del dpr 380/2001), sia, in difetto di queste ultime, un’ipotesi di nuova costruzione.

Infine, nelle ipotesi di ristrutturazione ricostruttiva, "a maggior ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di permesso di costruire e, dunque, ai sensi dell’art. 16 dpr 380/2001, manca il presupposto per la richiesta e corresponsione del contributo di costruzione".

In tal senso Palazzo Spada chiude ricordando che sono previsti, all’art. 22, co. 1, lett. c) del dpr 380/2001, tra gli interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), "anche i casi di ristrutturazione edilizia per i quali non è necessario il permesso di costruire, fermo restando la possibilità per l’interessato (co. 7) di richiedere comunque il permesso di costruire “senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16" (con esclusione dei casi in cui, ai sensi dell’art. 23, la SCIA è sostitutiva del permesso di costruire)”.

IN ALLEGATO, LA SENTENZA INTEGRALE IN FORMATO PDF