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Abusi edilizi: la nuova Super Scia non sana l’abuso precedente

Normativa urbanistica: è inutile invocare il decreto Scia 2 per far dissequestrare l'immobile a rischio abuso edilizio, perché c’è continuità normativa fra la vecchia Super Dia e nuova Super Scia

Il principio è stato affermato di recente dalla Cassazione (sentenza 46480/17), che ha accolto il ricorso del PM dopo il no al sequestro preventivo dell’immobile sul quale si procede per il reato ex art.44, comma 1, lettera b) del dpr 380/2001.

Se i locali sono stati ristrutturati con la sola Scia, è inutile presentare la domanda in base all’art.23 del DPR 380/2001 così come novellato dal d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) per tentare di sanare l’abuso: per gli interventi edilizi per i quali la Scia si pone come titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire la sanatoria può avvenire soltanto con la procedura di accertamento di conformità ex art.36 del dpr 380/2001.

In definitiva, quindi:

  • la Super Scia è alternativa al permesso di costruire e i lavori possono cominciare soltanto 30 giorni dopo la presentazione allo sportello unico;
  • la sanatoria ex art. 37 dpr 380/2001 è applicabile solo agli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità della Scia semplice, mentre in caso di ristrutturazione pesante avvenuta con la semplice Scia serve l’accertamento in conformità a regime per i fatti commessi prima d.lgs. 222/2016.

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