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Agevolazioni per l’acquisizione in leasing della “prima casa”: le novità della Legge di Stabilità 2016

Quali i rischi dell’utilizzatore? Quando è possibile sospendere il canone? in quali casi è possibile beneficiare delle detrazioni Irpef? Nella Legge di Stabilità 2016 tutte le risposte per chi vuole acquisire in leasing l’immobile per l’abitazione principale

Quali i rischi dell’utilizzatore? Quando è possibile sospendere il canone? in quali casi è possibile beneficiare delle detrazioni Irpef? Nella Legge di Stabilità 2016 tutte le risposte per chi vuole acquisire in leasing l’immobile per l’abitazione principale
 
La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/15) contiene diverse disposizioni in materia di locazione finanziaria degli immobili ad uso abitativo, con anche delle agevolazioni per l’acquisizione in leasing della “prima casa”.
 
Con una prima serie di disposizioni (commi da 76 a 81 dell’art. 1) la legge di stabilità regolamenta in modo specifico, ai fini civilistici, il “contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale” (come espressamente denominato dal comma 76).
 
Nello specifico, il comma 76 statuisce che con il suddetto contratto la banca o l’intermediario finanziario (concedente) si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore e di metterlo a sua disposizione, per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Dal canto suo l’utilizzatore si assume tutti i rischi, anche di perimento del bene, riservandosi la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
 
Il comma 77 prevede, per l’acquisto (da parte della banca o dell’intermediario finanziario) dell’immobile da concedere in locazione, l’applicazione dell’art. 67, co. 3, lett. a), del R.D. n. 267/42 (di non assoggettabilità all’azione revocatoria).
Il comma 78 disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, attribuendo al concedente (banca o intermediario finanziario) il diritto alla restituzione del bene, previa corresponsione all’utilizzatore di quanto ricavato dalla sua vendita o da una sua diversa collocazione avvenuta a valori di mercato, al netto dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di riscatto. In caso di differenza negativa è l’utilizzatore a doverla corrispondere al concedente.
 
I commi 79 e 80 prevedono e regolamentano la possibilità per l’utilizzatore di usufruire, al verificarsi di determinate situazioni, della sospensione del pagamento dei canoni, ma per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi.
La sospensione può essere richiesta esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Infine, per quanto concerne gli aspetti di natura civilistica, il comma 81 attribuisce al concedente il diritto di agire, per il rilascio dell’immobile, con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del c.p.c. (previsto per i casi di licenza per finita locazione, di finita locazione e di morosità).
Una seconda serie di disposizioni (commi da 82 a 84) interviene invece sugli aspetti di natura fiscale.
In particolare, il comma 82 apporta delle significative novità in materia di imposizione diretta, previo inserimento all’art. 15, co. 1, del TUIR, di due nuove lettere (la i.sexies.1 e la i.sexies.2).
 
Le nuove lettere inserite all’art. 15 introducono e disciplinano la possibilità di operare la detrazione Irpef del 19% (già riconosciuta, tra l’altro, sugli interessi passivi dei mutui accesi per l’acquisto della “prima casa”) anche sui canoni, sui relativi oneri accessori, e sul prezzo di riscatto corrisposti in forza di “contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna” (così la lett. i.sexies.1). 
 
La detrazione spetta alle seguenti condizioni e con i seguenti limiti:
  • per i soggetti che all’atto della stipula del contratto di leasing hanno meno di 35 anni di età, la detrazione spetta su un importo massimo di 8.000 euro, per quanto concerne i canoni e gli oneri accessori, e di 20.000 euro, per quanto concerne il prezzo di riscatto;
  • per i soggetti che all’atto della stipula del contratto di leasing hanno più di 34 anni di età, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro, per quanto concerne i canoni e gli oneri accessori, e di 10.000 euro, per quanto concerne il prezzo di riscatto.

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