Agevolazioni prima casa: chiarimenti sulla reiterazione
Agevolazioni prima casa: l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per l'mmobile ricevuto a titolo gratuito è possibile reiterare le agevolazioni solo se si vende entro un anno dal nuovo acquisto l'immobile preposseduto
Le agevolazioni per l’acquisto della "prima casa" già fruite per un acquisto precedente, possono essere riconosciute ulteriormente, in occasione di un atto di donazione, solo e soltanto se, in detto ultimo atto, il contribuente si impegna a cedere l’immobile preposseduto entro un anno dal nuovo rogito.
L'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sull'agevolazione prima casa (cd. Bonus prima casa): nella risoluzione - interpello - n.86 del 4 luglio infatti si fornisono chiarimenti in merito alla possibilità di poter godere nuovamente delle agevolazioni riservate alla 'prima casa' di abitazione in relazione ad un atto di donazione, nel caso in cui il contribuente ne abbia già fruito in sede di precedente acquisto a titolo oneroso di un immobile abitativo.
Nello specifico, si evince che la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo 'prima casa' non può essere riconosciuta se il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni 'prima casa' in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all'acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicabilità della previsione recata dal comma 4-bis della Nota II-bis), posta in calce all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR (dpr 131/1986).
Con riferimento al caso di specie (interpello), il contribuente istante che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni di cui alla Nota II-bis) posta in calce all'articolo 1 citato, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla 'prima casa di abitazione' in occasione della stipula di un atto di donazione di una abitazione, a condizione che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile preposseduto.
Attualmente, quindi, è legittimo detenere, al massimo per un anno, anche due unità abitative agevolate, sebbene acquisite a titolo gratuito.