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ALIG scrive al CONSUP: proposte per l'autorizzazione di laboratori prove edifici esistenti

Ecco le proposte

Su indicazione del Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP, l'ing. Massimo Sessa, il Servizio Tecnico Centrale ha fin dal 7 aprile convocato le rappresentanze dei Laboratori dei Laboratori e degli Organismi deputati ai controlli necessari alla filiera delle costruzioni, ivi inclusi le Professioni tecniche, per mercoledì 15 aprile. Lo scopo dell’incontro è un primo confronto, per verificare insieme – anche in relazione alla situazione emergenziale contingente - le esigenze e le problematiche del settore ed individuare le azioni prioritarie da avviare insieme.

In preparazione dell'incontro, l'Associazione ALIG ha scritto al Presidente Sessa.

 

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Apprezzamento della Circolare ai fini dell’autorizzazione dei laboratori e disciplina dell’attività

Lettera inviata il 14/04/2020.

Oggetto: Circolare 03 dicembre 2019 n.633/STC per “Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. Incontro del 15.04.2020.

In relazione all’argomento in oggetto e di seguito ad un primo contributo riferito all’articolato della Circolare n. 633/2019, ci pare utile in occasione del previsto incontro in data 15.04.2020, per il quale ringraziamo per l’invito, precisare ulteriormente alcuni aspetti.

Intendiamo premettere di riconoscere nella Circolare quei punti che le associazioni ALIG, AIPND, ALP, ALPI e MASTER avevano a suo tempo individuato ed auspicato come caratteri essenziali per regolamentare il settore:

  • Operare con una Organizzazione in possesso di un Sistema Qualità Aziendale certificato, in conformità alla UNI EN ISO 9001;
  • Garantire alle parti interessate dai controlli la terzietà e l’indipendenza;
  • Operare con le stesse procedure di gestione dei dati, archiviazione e certificazione;
  • Prevedere per il personale la stessa formazione, qualificazione specifica e competenza;
  • Prevedere per le attrezzature le stesse procedure di gestione, taratura e manutenzione

Con tale espresso riconoscimento, confermiamo la condivisione e l’apprezzamento del paradigma normativo della Circolare ai fini dell’autorizzazione dei laboratori e disciplina dell’attività (personale, locali, attrezzature e strumentazione, procedure).

Riteniamo comunque precisare l’utilità di apportare alcune modifiche, che consideriamo non significative sul piano tecnico ma utili per una semplificazione delle procedure gestionali, rispetto in particolare a due punti, per i quali, senza venir meno al necessario rigore, si invita ad una riflessione:

1) Riguardo quanto prescritto al punto 6 per le verifiche di taratura della strumentazione impiegata, laddove è riportato: “Nel corso dell’attività, la verifica e certificazione della taratura deve essere effettuata con cadenza almeno annuale, “.

In proposito, si considererebbe preferibile una prescrizione che consentisse di provvedere a tale verifica, da parte di laboratori ufficiali di cui all' art. 59, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore, interessando anziché la strumentazione impiegata, campioni di prima linea in dotazione del laboratorio, così che lo stesso possa poi provvedere direttamente per le verifiche di taratura interna della strumentazione, secondo il proprio Manuale di Qualità.

Tanto, al fine di evitare rischi di elevate diseconomie, trattandosi spesso di strumenti che, a differenza di quanto accade per i laboratori prove sui materiali da costruzione, sono spesso necessari in numero elevato (si pensi a quelli per le analisi dinamiche), nonché per il fatto stesso di essere sottoposti a trasporti frequenti, il che rende necessarie ulteriori verifiche.

2) Attiene a quanto riportato al punto” 8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ITER AMMINISTRATIVO ED ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE”, dove si legge:

“…La procedura amministrativa, finalizzata al rilascio della certificazione deve comprendere: …

- la documentazione attestante le visite di sopralluogo effettuate per l’espletamento delle attività di prova o prelievo, in contraddittorio con il progettista, oppure il direttore dei lavori, oppure il collaudatore, o corredata di verbale di seduta e rilievo fotografico …OMISSIS…

- la compilazione delle minute di prova, o foglio di rilevamento dati (FRD), sulle quali riportare tutti i risultati e le osservazioni rilevate in fase di prova, dalle quali estrarre esecutore/i della prova. La minuta di prova o foglio di rilevamento dati (FRD) deve recare la firma del richiedente al fine di comprovare la presenza in situ degli sperimentatori per l’esecuzione della prova stessa,... “

Rispetto a ciò, in considerazione della circostanza che il laboratorio che effettua le indagini, definito il progetto delle stesse con il committente ed i suoi tecnici, opera frequentemente in assenza di tali figure, si valuterebbe opportuno integrare la Norma nel senso di evitare che tali assenze impediscano le previste attività di prova.

In tal senso, si potrebbe consentire, in aggiunta a quanto previsto, di considerare ugualmente sufficiente per l’esecuzione delle attività la comunicazione (tramite pec, ecc.) a committente, progettista, direttore dei lavori, collaudatore, così che tali soggetti sappiano e possano intervenire ed assistere alle prove se e quando lo ritengano e, laddove non intervengano, ciò non impedisca il prosieguo delle attività.

In precedente comunicazione abbiamo considerato anche ulteriori punti per i quali ipotizzavamo l’utilità di un approfondimento, ma, in questa circostanza, pur confermando tale utilità, abbiamo voluto porre l’accento su quelle parti che consideriamo maggiormente significative, ritenendo che quanto proposto possa essere funzionale ad uno snellimento delle procedure senza alcun pregiudizio per gli obiettivi di rigore e qualità che la Circolare ha inteso perseguire, in analogia ai criteri ispiratori delle altre Circolari regolanti i servizi di cui all’art. 59 del DPR 380.

Tanto, confidando altresì che quanto sopra possa rientrare nelle possibilità di valutazione del Servizio Tecnico Centrale e non necessitare di un formale provvedimento di approvazione, che potrebbe comportare un allungamento dei tempi tale da vanificare quanto proposto.

Riportiamo ancora un’ultima considerazione in ordine ai termini di presentazione delle richieste di autorizzazione di cui alla Circolare. La stessa, si ritiene, per evitare la possibilità che si potesse determinare la presentazione di richieste ed il rilascio di autorizzazioni in termini tali da favorire un’anticipata presenza sul mercato di alcuni rispetto ad altri, con intento di perequazione, ha previsto termini temporali prestabiliti ai fini della presentazione delle richieste e del rilascio delle autorizzazioni.

L’emergenza epidemiologica ancora in corso, con l’interruzione delle attività che ha comportato, ridimensionerebbe in buona misura gli obiettivi perseguiti con la disciplina di cui sopra laddove i termini per l’accettazione delle richieste di autorizzazione ed il rilascio per le prime di esse restassero gli stessi, con il rischio di penalizzare gli operatori di più piccole dimensioni, che potrebbero avere maggiori difficoltà rispetto alla predisposizione degli atti necessari e/o per l’acquisizione di attrezzature, ecc.

In tal senso, pur considerando che i laboratori di questa Associazione non siano direttamente interessati a tanto, si riterrebbe giustificato un eventuale slittamento dei termini suddetti.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE

ing. Pietro Cardone