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Assicurazione per rischi calamitosi all'immobile: ok alla detrazione anche dopo la donazione

Agenzia delle Entrate: è possibile continuare a usufruire della detrazione per il premio assicurativo che comprende i rischi calamitosi per un immobile di cui non si è più proprietari in seguito ad una donazione

Le assicurazioni contro i rischi calamitosi sono detraibili al 19% anche dopo la donazione dell'immobile.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, rispondendo sulla rivista "FiscoOggi" alla domanda di un contribuente che chiedeva sulla possibilità di continuare a beneficiare della detrazione per il premio assicurativo che comprende i rischi calamitosi per un immobile di cui non è più proprietario, avendolo donato al figlio l'anno scorso.

Spese per assicurazioni sui rischi calamitosi: caratteristiche

In primis, l'AdE ricorda che le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19%.

La polizza deve essere stata stipulata dal 1° gennaio 2018 in poi e, in caso di assicurazione 'multirischio', la detrazione è fruibile solamente per la componente del premio relativa alle garanzie per gli eventi calamitosi.

La detrazione spetta al contraente della polizza

Ci si rifà alla circolare 24/2022 dell'Agenzia Entrate, che ha delimitato il perimetro: lo sconto spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall'intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l'agevolazione è riferibile al bene e non alla persona.

Assicurazioni immobili per eventi calamitosi: moglie proprietaria, marito contraente. Si può detrarre?

Agenzia delle Entrate: l'agevolazione relativa ai premi sulle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate sulle unità immobiliari a uso abitativo, spetta al contraente della polizza, a prescindere da chi risulta intestatario dell’immobile oggetto della stessa.


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Attenzione al reddito!

In definitiva: la detrazione si prende anche con immobile donato, ma essa:

  • spetta per intero se si possiede un reddito complessivo non superiore a 120.000 euro;
  • in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro

NB - La spesa deve essere sostenuta con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

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