Assicurazione professionale - Tutte le risposte del Centro Studi del CNI in una sezione dedicata alle FAQ
utile e, in molti casi, risolutiva, è risultata quindi l’iniziativa del Centro Studi del CNI che ha dedicato una sezione del proprio sito alle domande più frequenti poste dagli iscritti.
Nessuna proroga dell’ultima ora è giunta, quest’anno, a rinviare l’obbligo assicurativo per i liberi professionisti che è pertanto scattato, come previsto dal D.P.R. 07/08/2012 n.137, a partire dal 15/08 u.s.
Ancora tanti però sono i dubbi e le incertezze tra i professionisti sull’effettiva estensione e applicabilità di tale obbligo nei diversi casi concreti e nelle varie forme di svolgimento della professione; dubbi e incertezze dovuti fondamentalmente a disposizioni normative troppo generiche che lasciano spazio a diverse possibili interpretazioni.
Davvero utile e, in molti casi, risolutiva, è risultata quindi l’iniziativa del Centro Studi del CNI che ha dedicato una sezione del proprio sito alle domande più frequenti poste dagli iscritti.
L’interpretazione della norma da parte del CNI è fondamentale e determinante anche e soprattutto perché l’eventuale inottemperanza al nuovo obbligo costituisce “illecito disciplinare” (unica “pena” attualmente prevista dalla legge) e quindi gli Ordini professionali (che, pur avendo assoluta autonomia decisionale in ambito disciplinare sul proprio territorio provinciale, seguiranno certamente le indicazioni del CNI) sono proprio il soggetto formalmente demandato a “giudicare” il rispetto o meno, da parte del professionista, delle prescrizioni normative in questo ambito.
I dubbi interpretativi si concentrano sostanzialmente su due punti del sintetico disposto normativo: cosa si debba intendere per “esercizio della professione” e quale sia il “cliente” a cui la norma fa riferimento.
Per quanto riguarda il primo punto, il Centro Studi ribadisce quanto già espresso con la nota n.67 del 20/05 u.s., ovvero che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitino in modo effettivo l’attività professionale quindi:
- i professionisti non iscritti all’albo non sono soggetti all’obbligo assicurativo,
- l’iscrizione all’Ordine è condizione necessaria ma non sufficiente a far scattare l’obbligo assicurativo: l’esercizio dell’attività professionale deve essere, infatti, effettivo e concreto nei confronti di un “cliente” proprio perché solo in questo caso il professionista è nella condizione di poter arrecare quei danni per i quali la norma richiede la polizza,
- l’obbligo di stipula diviene efficace solo al momento del conferimento del primo incarico diretto da parte di un “cliente” dopo il 15/08 u.s.
- i professionisti iscritti all’albo professionale sono soggetti all’obbligo di stipula anche qualora svolgano un’attività professionale che non richieda tale iscrizione (ad esempio un’attività in ambito informatico).
In altre parole la stessa attività professionale (che non richieda “timbro e firma”) comporta o meno l’obbligo di stipula a seconda che il professionista sia iscritto o meno all’albo e questo in quanto “lo svolgimento di attività riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all’Albo, l’assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell’utenza (su tutti, l’aggiornamento professionale continuo e, per l’appunto, la stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile)”
Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante in quanto, come sottolinea giustamente il Centro Studi, costituisce un evidente aggravio, soprattutto nell’attuale congiuntura economica, per il professionista iscritto all’albo rispetto ad altri professionisti che operano nello stesso settore ma senza iscrizione all’ordine professionale, per cui sarebbe “auspicabile che, a fronte dei nuovi obblighi di legge, il legislatore giungesse, in tempi brevi, al riconoscimento di precise riserve di competenza nei confronti degli iscritti all’Albo”.
È altrettanto vero però che già allo stato attuale i professionisti iscritti agli albi godono di tutele maggiori rispetto ai soggetti non professionali e l’iscrizione all’albo costituisce, per il cliente, una garanzia aggiuntiva a certificazione del titolo professionale, del rispetto dell’etica professionale e, dal 15/08 u.s., anche della formazione e aggiornamento continui del professionista e dell’esistenza di una tutela assicurativa contro eventuali danni procurati nello svolgimento dell’incarico stesso.
Per quanto riguarda il secondo punto, il Centro Studi del CNI ritiene che la norma faccia riferimento unicamente al “cliente finale” in quanto “l’obbligo di assicurazione professionale è stato introdotto nell’interesse esclusivo dell’utenza”.
Pertanto sono da ritenersi esclusi dall’obbligo di stipula tutti i professionisti che non abbiano un rapporto contrattuale diretto con la clientela quali ad esempio:
- i professionisti che esercitino la libera professione, in via esclusiva, a favore di altri colleghi, studi associati o società di ingegneria (le cosiddette “false partita IVA”)
- i professionisti che svolgano attività di ricerca o docenza o altre attività che non comportino il rapporto diretto con la clientela
- i professionisti che esercitino la professione (anche firmando e timbrando) in forma dipendente (sia in ambito privato che pubblico) in quanto, in questo caso, l’obbligo di risarcimento di un eventuale danno nei confronti del cliente finale, è in capo al datore di lavoro
Ovviamente in tutti i casi sopra menzionati il professionista torna ad essere soggetto all’obbligo di legge nel momento in cui assuma, in forma personale ed autonoma, uno o più incarichi diretti da un “cliente finale” indipendentemente dalla natura, dalla frequenza o dall’entità di tali incarichi professionali.
Un altro importante distinguo, evidenziato dal Centro Studi in diverse FAQ, è quello tra “responsabilità” e “obbligo assicurativo”: il fatto che un professionista non risulti soggetto all’obbligo di stipula non significa che non abbia comunque una responsabilità professionale.
È il caso ad esempio delle cosiddette “false Partita Iva” ovvero dei liberi professionisti che svolgano la loro attività esclusivamente a favore di altri professionisti (studi o società di ingegneria) che, in base agli ultimi chiarimenti, sono da ritenersi esenti dall’obbligo: anche in questo caso il professionista è responsabile del proprio operato del quale potrebbe essere chiamato a rispondere in primis proprio da parte del proprio “datore” di lavoro (o in forma di rivalsa, dalla relativa compagnia assicurativa)
Pertanto è opportuno e consigliabile anche per questi professionisti la stipula di idonea polizza assicurativa ancorchè non obbligatorio ai sensi della legge L. 148/11.
Ricordiamo infine che la norma prevede anche l’obbligo di comunicazione al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, degli estremi della polizza RC Professionale, del relativo massimale e di ogni variazione successiva e che quindi è opportuno, ai fini della dimostrazione di aver ottemperato anche a tale prescrizione, inserire nell’offerta o nel disciplinare d’incarico un’indicazione di questo genere:
“Ai sensi della L.14/09/2011 n.148 e del D.P.R. n.137 del 07/08/12, nonché dell’ art. 9 della Legge n°27 del 24/03/2012, il sottoscritto dichiara di essere assicurato per i rischi connessi all’esercizio dell’attività professionale presso la compagnia assicurativa ………, con Polizza n. ……- massimale €…….. - scadenza ……”
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