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BIM e Cantiere

Come applicare il BIM in cantiere?

Pubblichiamo  con piacere una lettera del Prof. Francesco Biasioli indirizzata al Direttore di INGENIO e scaturita da una serie di riflessioni legate all’articolo del Prof. Ciribini   Dirigere i Lavori e i Cantieri nella Età della Digitalizzazione

Caro Direttore
ho letto con interesse le riflessioni del prof. Ciribini sull’applicazione del BIM in ambito di direzione lavori. 

E’ sempre stimolante leggere chi pone domande e cerca risposte, soprattutto quando evidenzia potenziali criticità che obbligano a riflettere. In modo conciso, e in base alla esperienza maturata, ti sottopongo dunque qualche riflessione.

L’applicazione – volontaria o obbligatoria – della metodologia BIM alla fase di progetto porta a un modello digitale i cui oggetti, oggi, sono facilmente collegabili agli elenchi prezzi e a un cronoprogramma di larga massima, in quanto in genere predisposto per la definizione dei piani di sicurezza. Sono questi, con i capitolati generale e speciale, i documenti alla base di un appalto. Possono essere redatti più o meno bene, essere più o meno completi (molto dipende da come la Stazione Appaltante scrive il capitolato informativo per l’appalto di progetto) ma sono i documenti di base dell’appalto, a cui la SA deve aggiungere, se vuole un cantiere gestito in ottica “digitale” un capitolato informativo. In fase di offerta l’impresa farà le sue proposte, economiche, tecniche organizzative e informative e sarà valutata in base ad esse.

Una volta aggiudicato l’appalto questi diventano i riferimenti contrattuali e come tali vanno rispettati ma, – come ben descritto da Ciribini– il modello digitale si sdoppia. L’impresa, con i suoi fornitori, modificherà il modello contrattuale quantomeno a livello dei tempi, predisponendo un cronoprogramma delle operazioni che, fintanto che non modifica i tempi contrattuali, può anche non richiedere la modifica del  cronoprogramma di massima. Idem per le soluzioni tecniche – se rispondono alle specifiche di contratto, non comportano obbligatoriamente modifiche al modello a base di appalto.

In una situazione di cantiere “ideale” che non prevede modifiche e/o varianti in corso d’opera, Impresa e DL fanno ciascuna il proprio mestiere. L’impresa predispone e via via aggiorna il SUO modello (che non è tenuta a far conoscere alla DL, in quanto può contenere elementi sensibili soprattutto economici, che il DL né può richiedere né deve conoscere) ma contemporaneamente se vuole essere pagata deve aggiornare in tutto o in parte, con viste opportune e i dovuti approfondimenti in merito a quanto realizzato, il “modello contrattuale”. Perché, essendo quest’ultimo legato al computo metrico a base di appalto, solo così si può in automatico provvedere alla redazione del libretto delle misure e dei successivi documenti di contabilità, dunque all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori.

Al di là della alta sorveglianza, quale il ruolo del Direttore dei Lavori? Controllare che quanto a una certa data l’impresa afferma, tramite il “modello contrattuale aggiornato”, di aver realizzato, corrisponda a quanto effettivamente realizzato. Purché si sia operato in sicurezza, non interessa, in una certa misura, come la produzione sia avvenuta, ma quanto è stato prodotto. La presenza “fisica” di parte o tutta un’opera finita, la messa in opera di un componente, se rispettano le specifiche di progetto, ne confermano la esecuzione/fornitura, dunque la possibilità di contabilizzazione.  Non interessa come l’Impresa ha studiato, sul modello digitale, la rotazione dei casseri, interessa che la soletta di calcestruzzo abbia lo spessore di progetto e soprattutto sia associata al documento di trasporto del materiale e ai certificati di prova, per testimoniare che quanto fornito è coerente e concorde con quanto l’Impresa si era contrattualmente impegnata a fornire. Ciò che viceversa cambia, rispetto a una gestione tradizionale, è l'obbligo per la DL di  verificare che il “modello contrattuale” , o meglio una sua copia, venga completato da parte dell'Impresa con tutte e sole le informazioni che hanno rilevanza per le successive fasi di manutenzione e gestione. Cioè che l'as built nasca un po' alla volta e non alla fine dell'opera, quando molte cose non possono più, per la successione delle varie lavorazioni, essere correttamente verificate. E' questa la nuova possibilità che offre il lavorare con i modelli .  Come si convince l'impresa ? come già detto, collegando in automatico tutto il processo che porta all'emissione dei  SAL alla vista "as built" del modello contrattuale. Come si dice, "prima vedere cammello, poi pagare".

Non è, caro direttore, una cosa così complicata. Basta che il capitolato d’appalto lo specifichi chiaramente e che sia l’offerta che il piano per la gestione informativa, i BEP precontrattuale e contrattuale, predisposti dall’impresa e accettati dal Committente lo prevedano.

E come si gestiscono le varianti, se purtroppo si devono fare? Come adesso, una volta proposte e accettate devono diventare parte del “modello digitale contrattuale”, ovviamente con i nuovi prezzi, ed essere gestite come sopra descritto.

Tutto troppo semplice? Certo no, ma anche tutto fattibile senza “aspettare Godot”.

Ha ragione Ciribini quando scrive che dovremo diventare tutti più bravi, capire, come progettisti e DL, le problematiche dell’impresa. Una maggiore conoscenza reciproca è un bene prezioso. Ma l’impresa deve fare l’impresa e il Direttore dei lavori non è e non deve diventare il direttore di cantiere. 

Accontentiamoci dunque, per il momento, di eliminare la redazione manuale del libretto delle misure e a chiedere all’impresa, se vuole essere pagata, di darci da subito gli as built di quello che dice di avere “built”. Emetteremo SAL tempestivi, avremo meno contestazioni, soprattutto impareremo gli uni dagli altri. Perché prima di correre abbiamo imparato tutti a camminare, e prima di camminare a stare in piedi –affidandoci a qualcuno che già in piedi ci stava.

Cordialmente

Francesco Biasioli