Bonus Prima Casa Under 36: guida ufficiale con tutte le informazioni
Il documento contiene le regole da seguire quando si compra e un nuovo capitolo dedicato ai benefici per i giovani che stipulano un atto di acquisto tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022
Segnaliamo e alleghiamo la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate, "Guida per L'acquisto della Casa - Le imposte e le agevolazioni fiscali", che contiene una nuova parte dedicata ai benefici fiscali per gli under 36 che acquistano una “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Agevolazioni prima casa Under 36: cos'è e chi la prende
L'agevolazione è stata introdotta dal DL 73/2021 (Sostegni-Bis) ed è finalizzata a favorire l’autonomia abitativa dei giovani.
Prevede consistenti agevolazioni per l’acquisto della prima casa per chi non ha ancora compiuto i 36 anni di età (nell’anno in cui l’atto viene stipulato) e ha un indicatore Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila euro.
Bonus Prima Casa Under 36: le specifiche
Le agevolazioni consistono:
- in caso di compravendite non soggette a Iva (tra privati), nell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- in caso di acquisti soggetti a Iva (da una impresa costruttrice o di ristrutturazione), nel riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari a quello del tributo corrisposto al venditore.
Il credito di imposta può essere:
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
- utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, la risoluzione n. 62/2021 ha istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.
I requisiti
Requisito fondamentale è che l'atto venga stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Non hanno diritto al beneficio, invece, i giovani che compiono i 36 anni nell'anno in cui avviene la compravendita mediante atto notarile e tutti quelli che, al momento del rogito, hanno un Isee superiore a 40mila euro (Circolare 12/E del 14 ottobre 2021).
Inoltre, serve che l'acquirente:
- abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
La tipologia di immobili e le pertinenze
L'immobile deve essere a destinazione abitativa e rientrare nelle categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini).
Non rientrano, dunque, gli immobili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Ok anche per le pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato (per esempio, cantine, soffitte e box auto). L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell'abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell'agevolazione e nel rispetto dei requisiti previsti.
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