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Cassazione: per gli Appalti il collaudo positivo fa scattare il pagamento e la prescrizione

In materia di appalto di opera pubblica il diritto dell’appaltatore ad ottenere il pagamento della rata del saldo delle opere realizzate, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi (come quelli relativi alla revisione prezzi), sorge in seguito all’esito positivo del collaudo, ciò perché quest’ultimo vale come accettazione dell’opera da parte della stazione appaltante, essendo estraneo all’appalto di opera pubblica il momento della consegna così come invece conosciuto, in generale, dalla disciplina civilistica (artt. 1665 e 1667 c.c.).

Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima, che con sentenza depositata il 6 agosto 2015 n. 16550 ha deciso il ricorso proposto da un Comune calabrese a margine di una annosa vicenda di un’opera pubblica ultimata addirittura nel 1974 e collaudata nel giugno del 1988 (ad onta delle raccomandazioni, sovente pervenute anche dalla stessa giurisprudenza civile – cfr. Cass. n. 132 del 2009 – per le quali l’approvazione del collaudo deve intervenire in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati).

Dal principio sopra enunciato la Corte ha fatto scaturire la propria decisione sul ricorso, che riguarda la tempestività o meno dell’azione promossa (solo nel 1993) dall’appaltatore per ottenere il saldo del corrispettivo pattuito. Nel senso che il termine prescrizionale decorre comunque dal momento di approvazione del collaudo, a nulla rilevando (anche nel regime anteriore alla L. n. 741 del 1981, come nella specie) il ritardo infinito che ha caratterizzato la conclusione delle operazioni di collaudo ovvero se l’esito dello stesso sia stato comunicato o meno: la circostanza che non operasse alcun termine legale per concludere il collaudo non precludeva alle parti di fissarlo consensualmente e, così, di predeterminare il relativo tempo.

Aver agito a distanza di quindici anni dal collaudo ha condotto quindi alla declaratoria di prescrizione del diritto.

Fonte: Corte di Cassazione - http://www.ilquotidianodellapa.it