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Cessione del credito: le deroghe speciali del Decreto Cessioni modificato. Onlus, barriere, case popolari, edifici danneggiati dal sisma

Ci sono alcuni lavori che beneficiano di deroghe speciali al divieto di opzione sconto in fattura o cessione del credito dal 17 febbraio in poi: interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi su immobili di ONLUS, ADV, case popolari e associazioni di volontariato, interventi su immobili danneggiati da eventi sismici.

All'interno della legge 38/2023, di conversione con modifiche del DL 11/2023, cd. Decreto Cessioni, ci sono 'deroghe speciali' al divieto di cessione del credito e di sconto in fattura post 17 febbraio 2023, cioè dopo l'entrata in vigore del 'primo' decreto che, come sappiamo, ha vietato l'utilizzo di una delle due opzioni alternative alla fruizione diretta dei bonus edilizi (Superbonus, Eco e Sisma, Ristrutturazioni, Facciate, ecc.) proprio a partire da quella data.

Per quali lavori si potrà ancora cedere il credito o farsi scontare la fattura dopo il 17 febbraio 2023

Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Nello specifico, il comma 1-bis riconosce per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75% (Bonus Barriere), la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito prevista all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del DL 34/2020: in particolare, la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.1 del DL 11/2023 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 34/2020.

ONLUS, IACP, APS e associazioni di volontariato

Il comma 3-bis stabilisce la non applicabilità del divieto introdotta al comma 1 qualora i beneficiari della detrazione risultino essere:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell'articolo 119, comma 9, del DL 34/2020);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell'articolo 119, comma 9, del DL 34/2020);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera d-bis) dell'articolo 119, comma 9, del DL 34/2020).

NB - Tali soggetti possono avvalersi dell'opzione (cessione o sconto) a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto in esame (cioè 16 febbraio 2023).

Con riguardo alle ONLUS e alle organizzazioni di volontariato (lettera d-bis), tutti i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione del comma 10-bis dell'articolo 119 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo del medesimo comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.

Interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici

Un'altra deroga al divieto (quindi si può continuare a scegliere, anche dal 17 febbraio, per sconto in fattura o cessione del credito) è concessa dal comma 3-quater:

  • agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del DL 34/2020.
  • agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

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