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Superbonus e altri bonus edilizi: stop del Governo a cessione del credito e sconto in fattura

A partire dal 17 febbraio 2023, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso (cioè per chi ha già presentato la CILA-S o per i lavori già avviati), non sarà più possibile per i soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenete bonus edilizi (Superbonus, Eco e Sisma, Ristrutturazioni, Facciate, ecc.) optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta.

I rumors avevano cominciato a correre dal primo pomeriggio di ieri, e nella prima serata si è avuta conferma: il Governo dice basta alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi, con un decreto legge - approvato nel Consiglio dei Ministri n.21 del 16 febbraio 2023 e poi pubblicato nella Gazzetta Uffiicale n.40 in tarda serata col n.11/2023 - che vieta le due note procedure di opzione alternativa alla fruizione diretta per le agevolazioni fiscali che prima lo prevedevano.

NB - Come tutti i decreti-legge, anche questo dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, e potrà quindi subire eventuali modifiche e/o aggiunte e/o cancellazioni.

Disattivazione di cessione del credito e sconto in fattura per tutti i tipi di bonus edilizi

Il testo modifica la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di:

  • recupero patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni);
  • efficienza energetica (Ecobonus);
  • Superbonus 110%;
  • misure antisismiche (Sismabonus);
  • facciate;
  • impianti fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica;
  • barriere architettoniche (Bonus Barriere 75%).

Si tratta, di fatto, di tutti i tipi di agevolazioni edilizie ad oggi esistenti.

"L’oggetto dell’intervento - si legge nel comunicato stampa ufficiale del Governo - non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblicoDall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti".

Quindi: stop alle cessioni o sconti in fattura per operazioni avviate dal 17 febbraio 2023; salvi solamente i lavori per i quali, alla medesima data, è già stata presentata la CILA-S (o altro titolo abilitativo di riferimento) o approvata la stessa in sede condominiale.

Le eccezioni: CILA-S presentate prima del 17 febbraio e lavori già iniziati

Le uniche procedure di opzione salve sono quelle presentate per le spese sostenute per interventi edilizi per i quali, in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S);
  • b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA-S;
  • c) per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, il divieto non opera per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato DL 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • b) per gli interventi per i quali noè prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del DPR 917/1986 (TUIR), o ai sensi dell'art.16, comma 1-septies, del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013 (DL Ecobonus).

Cessione del credito: altri tipi di interventi per i quali non si potrà più applicare

Il provvedimento, di fatto, prevede la disattivazione pressochè totale dell'art.121 del DL Rilancio, 'padre fondatore' delle opzioni alternative alla fruizione diretta dei bonus edilizi.

Si prevede, inoltre, l'abrogazione delle norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Il provvedimento vieta anche alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di interventi.

Responsabilità solidale 

In aggiunta, il decreto chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Con le nuove norme si esclude il concorso nella violazione (responsabilità in solido) per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.

L’esclusione - si legge nel comunicato ufficiale - opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Lunedì 20 febbraio incontro Governo - associazioni di categoria

Il CdM ha infine concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.

Su Ingenio stiamo raccogliendo, in tal senso, tutti i commenti delle varie Associazioni di categoria interessate.


IL DECRETO-LEGGE 11/2023 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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