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Codice Prevenzione Incendi: alcuni commenti alla sezione G dopo l'aggiornamento del dm 18 ottobre 2019

Analisi su alcuni punti della sezione G del Codice Prevenzione Incendi dopo l'aggiornamento del dm 18 ottobre 2019 a cura dell'ing. Mazziotti

La sezione G dell’allegato 1 al DM 03/08/2015 (recentemente modificato a seguito della emanazione del D.M. 18 ottobre 2019: “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”), intesa come parte fondamentale del nuovo strumento introdotto nell’ambito dell’attività di prevenzione incendi (Codice di prevenzione incendi), contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività.

Nel presente contributo sono contenuti alcuni commenti al nuovo articolato.

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La Sezione G dell'Allegato 1 al DM 03.08.2015 

ALCUNE DEFINIZIONI - GLI OBIETTIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Riportiamo inizialmente, ai fini dell’analisi che si intende effettuare, alcune delle principali definizioni introdotte nel capitolo G.1 (“Termini, definizioni e simboli grafici”):

  1. Prevenzione incendi: funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze;
  2. Profilo di rischio: indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività;
  3. Profilo di rischio di riferimento: il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della misura antincendio considerata;
  4. Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio;
  5. Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio (Es. resistenza al fuoco);
  6. Livello di prestazione (performance requirement): specificazione oggettiva della prestazione richiesta all’attività per realizzare la misura antincendio;
  7. Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione. Nella nota successiva viene specificato che “Le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche”.
  8. Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
    Anche qui nella nota successiva viene specificato che: “Le soluzioni alternative sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l’obiettivo pari a 12,6 kW/m2”)”.
  9. Soluzione in deroga: soluzione progettuale per la quale è richiesta l’attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi;
  10. Metodo di progettazione della sicurezza antincendio: metodo di progettazione specificato nel capitolo G.2 del presente documento;
  11. Prodotto per uso antincendio: materiale, componente, dispositivo, apparecchio, elemento per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al suo impiego, è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio;
  12. Giudizio esperto: analisi fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio;
  13. Attività con valutazione del progetto: attività soggetta il cui progetto antincendio è valutato, anche in deroga, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
    Vengono incluse nella definizione sia le attività soggette di categoria B o C dell’allegato III del DM 7 agosto 2012, per le quali è prevista la valutazione del progetto antincendio, che le attività soggette di categoria A, del medesimo allegato, nel caso in cui il progetto antincendio sia sottoposto alla valutazione in deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

Nel successivo capitolo (G.2) dedicato alla progettazione per la sicurezza antincendio, vengono specificati (punto G.2.5) gli obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio intesi come obiettivi primari ai fini della prevenzione degli incendi. Essi sono: la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente.

Nel medesimo punto viene poi specificato che i predetti obiettivi primari sono soddisfatti (o sono raggiunti) se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

  1. minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività;
  4. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
  5. limitare gli effetti di un’esplosione;
  6. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  7. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
  8. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
  9. garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche;
  10. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.

Il documento italiano in relazione aql Regolamento 305/2011

In relazione ai punti enunciati dal documento nazionale che devono essere considerati (nella progettazione, realizzazione e gestione delle opere di costruzione) ai fini del raggiungimento degli obiettivi primari connessi alla sicurezza antincendio, appare utile esaminare quanto a tale proposito previsto dall’oramai noto REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011, regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/5 del 04.04.2011).

Tale atto comunitario, come noto, fissa 7 requisiti di base che devono possedere le opere di costruzione (art. 3: “Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione”) e, attraverso apposito allegato (allegato I al regolamento) stabilisce che i predetti requisiti devono essere tali che …“Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata”.

Si riportano di seguito i requisiti delle opere previsti dal documento comunitario e, ai fini dell’analisi che si intende effettuare, alcuni di tali requisiti, assieme a quello relativo alla “Sicurezza in caso di incendio”, sono riportati per esteso:

1. RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ ...omissis…

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

  • a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
  • b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
  • c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
  • d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
  • e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

  • a) sviluppo di gas tossici;
  • b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
  • c) emissioni di radiazioni pericolose;
  • d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
  • e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
  • f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
  • g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

4. SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ NELL'USO.

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

5. PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE ...omissis…

6. RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE ...omissis…

7. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI ...omissis…

Si osserva innanzitutto che il documento italiano, ai fini della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera inserisce, tra i vari punti, la necessità di “minimizzare le cause di incendio o di esplosione”, necessità che coincide con gli aspetti oramai noti connessi alla prevenzione incendi propriamente detta, ovvero a tutte quelle misure, distinte dalla protezione, atte ad abbassare la frequenza di accadimento di un incendio.
Nel medesimo punto del Codice nazionale, inoltre, assieme agli effetti dell’incendio, vengono anche considerati quelli derivanti dalle esplosioni.

Tali punti, a prima vista, non appaiono chiaramente indicati all’interno del documento comunitario, ma da un attento esame del Regolamento europeo ci accorgiamo però che il concetto connesso all’esigenza di rendere minime le cause di incendio, può bene essere compreso sia all’interno del Requisito di base “Sicurezza in caso di incendio” laddove si indica la necessità di limitare la generazione di fuoco di fumo all’interno dell’opera, sia all’interno del requisito di base, distinto dal requisito “Sicurezza in caso di incendio” e connesso alla Sicurezza e accessibilità nell'uso, all’interno del quale vengono anche indicati i rischi di esplosione (requisito di base n. 4).

Infatti, in base a tale requisito, riferito specificatamente all’uso o al funzionamento dell’opera, la realizzazione delle opere di costruzione non deve comportare rischi inaccettabili di incidenti o danni, includendo in tali incidenti o danni, oltre che gli scivolamenti, le cadute e le collisioni, anche le ustioni, le folgorazioni, i ferimenti a seguito di esplosioni. In tale requisito di base è inoltre presente il riferimento alla accessibilità e utilizzo da parte di persone disabili.

Si può quindi ragionevolmente ritenere, con riferimento al documento italiano, che sia l'esigenza di minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione (punto 1) sia quella connessa alla limitazione degli effetti di un’esplosione (punto 5) siano anche contenute nel Regolamento UE 305/2011, tenendo però conto, oltre che delle previsioni indicate nel requisito di base n. 2, anche di quelle riportate all’interno del requisito di base n. 4 “Sicurezza e accessibilità nell’uso”.

Notiamo inoltre che all’interno del Codice sono indicate, sempre ai fini della progettazione, realizzazione e gestione dell’attività rispetto al rischio di incendio, le seguenti ulteriori necessità o sub obiettivi, non indicati nell’ambito del requisito di base Sicurezza in caso di incendio del Regolamento comunitario:

  •  la tutela degli edifici pregevoli per arte o storia;
  •  la continuità d’esercizio per le opere strategiche;
  •  la prevenzione del danno ambientale e la limitazione della compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.

Osserviamo a questo punto che, in relazione alla prevenzione del danno ambientale in caso d’incendio, il Regolamento comunitario preferisce legare tale esigenza al requisito di base Igiene, salute e ambiente (Requisito di base n. 3) laddove viene stabilito che le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non esercitare un impatto eccessivo, per l’intera durata dell’opera, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, sia nel corso della sua costruzione che durante il suo utilizzo.

Tra gli eventi che possono costituire causa di disturbo all’ambiente, sono inclusi: lo sviluppo di gas tossici, l’emissione di sostanze pericolose, le emissioni di radiazioni pericolose, la dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo, tutti eventi che possono bene essere legati alle conseguenze di un incendio.

All’interno del Regolamento comunitario non sembra esservi però traccia di requisiti riferiti alla tutela degli edifici pregevoli per arte o storia e alla continuità d’esercizio per le opere strategiche, esigenze anche indicate nel Codice nazionale.

Evidentemente il legislatore italiano ha avvertito l’esigenza di inserire tali aspetti soprattutto in relazione alle particolari situazioni nazionali, vista la presenza di un cospicuo numero di opere strategiche (legate ad es. agli aspetti connessi alla difesa civile oppure alla protezione civile) e vista l’eccezionale presenza, sul territorio, di locali pregevoli per arte e storia.

La metodologia generale di proggettazione antincendio e i profili di rischio

Il punto G.2.6 del documento affronta il tema della metodologia generale di progettazione antincendio progettazione.

La progettazione della sicurezza antincendio, che costituisce un processo iterativo, viene affrontata per passi successivi.

Il primo passo coincide con l’indicazione dello “scopo della progettazione”, ovvero viene descritta qualitativamente e quantitativamente l’attività e il suo funzionamento (localizzazione e contesto, finalità, vincoli, struttura organizzativa e responsabilità, tipologia e quantità di occupanti, processi produttivi, strutture, impianti, tipologia e quantità di materiali stoccati o impiegati), al fine di chiarire lo scopo della progettazione.

II secondo passo, quello basilare, coincide con la fissazione degli “obiettivi di sicurezza per la progettazione” riferiti alla specifica attività in esame.

Il terzo passo è rappresentato dalla “Valutazione del rischio d’incendio” per la specifica attività, valutazione che, a sua volta, deve almeno ricomprendere i seguenti argomenti:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio (si valutano, ad esempio, le sorgenti d’innesco, i materiali combustibili o infiammabili, il carico incendio, l’interazione inneschi-combustibili, gli eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, le lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, la possibile formazione di atmosfere esplosive,...);
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore,...);
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;
  • l’individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Il quarto passo coincide con la determinazione e attribuzione dei cosiddetti “Profili di rischio” i quali coincidono con:

  • il profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana (Rvita);
  • il profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici (Rbeni);
  • il profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio (Rambiente).

Il quinto e ultimo passo è rappresentato dalla identificazione della “Strategia antincendio” attraverso cui il rischio precedentemente valutato viene mitigato tramite misure preventive, protettive e gestionali.

Ciascuna misura che fa parte della Strategia può avere vari livelli di prestazione, graduati in dipendenza della complessità crescente della prestazione e pertanto occorrerà procedere alla scelta oattribuzione del livello di prestazione e alla individuazione delle corrispondenti soluzioni progettuali.

Qualora il risultato della progettazione non sia ritenuto compatibile con lo scopo prima definito, il progettista itera i predetti passi.

Alcuni commenti meritano i profili di rischio (punto G.2.6.2 del documento) i quali, come precedentemente esposto, vengono determinati dopo la valutazione del rischio incendio.

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IN ALLEGATO ARTICOLO INTEGRALE E SEZIONE G DEL DM 18 OTTOBRE 2019