Competenze zona sismica, CNGeGL: una sentenza che sancisce la collaborazione fra professionisti
Un pronunciamento innovativo rispetto al passato, che introduce 3 aspetti importanti. Ecco quanto viene rilevato da CNGeGL sul parere n. 2539 del Consiglio di Stato. Il primo: l’abrogazione del Regio Decreto del 1939 elimina riserve in capo ad alcune categorie; il secondo: il documento sancisce la collaborazione fra professionisti, spesso messa in discussione da altri pronunciamenti, precisando che i tecnici risponderanno ciascuno per le proprie responsabilità nella progettazione relativamente ai rispettivi segmenti di progetto; il terzo: viene acclarata la competenza dei geometri nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni in cemento armato in zona sismica.
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“Questo pronunciamento, spiega il Presidente Maurizio Savoncelli, sancisce la collaborazione fra le categorie tecniche e fa un’opportuna chiarezza sulla progettazione architettonica, che può essere svolta da un geometra, così come la direzione dei lavori architettonici”. “La nota del Consiglio di Stato è molto chiara. Per la prima volta, precisa il Presidente Maurizio Savoncelli, il parere fa riferimento al grado di sismicità. Un passaggio molto importante, dopo il disastro di San Giuliano in Puglia, quando è stata elaborata la nuova classificazione sismica. Con l’ordinanza 3274/2003 si è giunti a una chiara individuazione delle zone sismiche del territorio italiano (1, 2, 3 e 4) e al relativo adeguamento della strumentazione di pianificazione da parte delle Regioni. Nell’ultimo capoverso del parere, si fa una disamina completa e chiara. Nelle zone ad alto rischio sismico, lo strutturista deve intervenire già dalla fase della progettazione architettonica”.